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[1]I cappellani militari conservati temporaneamente in servizio in base ai Regi decreti 29 ottobre 1922, n. 1552, e 24 settembre 1923, n. 2307, sono mantenuti permanentemente in servizio in uno speciale ruolo transitorio, col trattamento attuale che pero' verra' sottoposto, ai fini della pensione, alle normali ritenute in conto tesoro.

[2]Il servizio da essi precedentemente prestato potra' essere riscattato a norma dell'articolo 14 della legge 11 marzo 1926, n. 417, con le modalita' del R. decreto 12 agosto 1927, n. 1613.

Testo in vigore dal 1 febbraio 1936 al 2 luglio 1940

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1936-01-16;77~art24 · fonte del testo

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