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[1]((All'assistenza spirituale presso le Forze armate dello Stato provvedono, anche in tempo di pace, sacerdoti cattolici quali cappellani militari con il titolo di cappellani capi e di cappellani.
[2]Per l'Esercito, la Marina, l'Aeronautica, la Guardia di finanza e il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza il servizio e' disimpegnato da cappellani militari inscritti in un ruolo organico unico.
[3]Per i Corpi militarmente organizzati l'eventuale servizio dell'assistenza spirituale e' disimpegnato da cappellani di un ruolo ausiliario e di un ruolo di riserva di cui al seguente art. 22)).
Testo in vigore dal 21 dicembre 1955 al 16 dicembre 2009
