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[1]All'assistenza spirituale presso le forze armate dello Stato provvedono, anche in tempo di pace, sacerdoti cattolici quali cappellani militari col titolo di cappellani capi e di cappellani.
[2]Per il Regio esercito, la Regia marina, la Regia aeronautica, i Regi corpi di truppe coloniali e la Regia guardia di finanza, il servizio e' disimpegnato da cappellani inscritti in un ruolo organico unico.
[3]Per la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale ed altre organizzazioni militari statali, il servizio e' disimpegnato da cappellani di un ruolo ausiliario e di un ruolo di riserva, di cui al seguente articolo 22.
Testo in vigore dal 1 febbraio 1936 al 21 dicembre 1955
