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[1]All'assistenza spirituale presso le forze armate dello Stato provvedono, anche in tempo di pace, sacerdoti cattolici quali cappellani militari col titolo di cappellani capi e di cappellani.

[2]Per il Regio esercito, la Regia marina, la Regia aeronautica, i Regi corpi di truppe coloniali e la Regia guardia di finanza, il servizio e' disimpegnato da cappellani inscritti in un ruolo organico unico.

[3]Per la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale ed altre organizzazioni militari statali, il servizio e' disimpegnato da cappellani di un ruolo ausiliario e di un ruolo di riserva, di cui al seguente articolo 22.

Testo in vigore dal 1 febbraio 1936 al 21 dicembre 1955

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1936-01-16;77~art2 · fonte del testo

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