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[1]Al Vicario generale, agli ispettori, ai cappellani capi e ai cappellani in servizio permanente sono applicabili, per quanto riguarda le pensioni, le disposizioni in vigore per gli ufficiali del Regio esercito, tenuto conto del grado di equiparazione.
[2]Per altro ad essi sono applicabili le aliquote delle colonne 4 e 5 nella tabella A, di cui all'articolo 8 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, modificato dall'articolo 6 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2835, quando la cessazione dal servizio non derivi da lesioni od infermita' contratte a causa di servizio. Essi hanno diritto al collocamento a riposo per anzianita' di servizio dopo venti anni di servizio (computando ogni altro servizio utile a pensione reso allo Stato); ma per far valere tale diritto devono aver raggiunto 55 anni di eta'.1
[3]Il limite massimo di eta' per la cessazione dal servizio e' di 65 anni.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 14 luglio 1937, n. 1540, convertito, senza modificazioni, dalla L. 23 dicembre 1937, n. 2545 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "La disposizione contenuta nella prima parta del secondo comma dell'art. 15 della legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 77, concernente i criteri da seguire nella liquidazione delle pensioni agli ecclesiastici adibiti all'assistenza spirituale presso le Forze armate dello Stato, e' applicabile con decorrenza 1° aprile 1926-IV".
Testo in vigore dal 30 settembre 1937 al 16 dicembre 2009
