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[1]Al Vicario generale, agli ispettori, ai cappellani capi e ai cappellani in servizio permanente sono applicabili, per quanto riguarda le pensioni, le disposizioni in vigore per gli ufficiali del Regio esercito, tenuto conto del grado di equiparazione.
[2]Per altro ad essi sono applicabili le aliquote delle colonne 4 e 5 della tabella A, di cui all'articolo 8 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, modificato dall'articolo 6 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2835, quando la cessazione dal servizio non derivi da lesioni od infermita' contratte a causa di servizio. Essi hanno diritto al collocamento a riposo per anzianita' di servizio dopo venti anni di servizio (computando ogni altro servizio utile a pensione reso allo Stato); ma per far valere tale diritto devono aver raggiunto 55 anni di eta'.
[3]Il limite massimo di eta' per la cessazione dal servizio e' di 65 anni.
Testo in vigore dal 1 febbraio 1936 al 30 settembre 1937
