Art. 21 — Sanzioni accessorie

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Costituiscono sanzioni amministrative accessorie:

  • a)l'interdizione, per una durata massima di sei mesi, dalle cariche di amministratore, sindaco o revisore di societa' di capitali e di enti con personalita' giuridica, pubblici o privati;
  • b)l'interdizione dalla partecipazione a gare per l'affidamento di pubblici appalti e forniture, per la durata massima di sei mesi;
  • c)l'interdizione dal conseguimento di licenze, concessioni o autorizzazioni amministrative per l'esercizio di imprese o di attivita' di lavoro autonomo e la loro sospensione, per la durata massima di sei mesi;
  • d)la sospensione, per la durata massima di sei mesi, dall'esercizio di attivita' di lavoro autonomo o di impresa diverse da quelle indicate nella lettera c). Le singole leggi d'imposta, nel prevedere i casi di applicazione delle sanzioni accessorie, ne stabiliscono i limiti temporali in relazione alla gravita' dell'infrazione e ai limiti minimi e massimi della sanzione principale.

Testo in vigore dal 8 gennaio 1998 al 29 giugno 2024

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-18;472~art21 · fonte del testo

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