La rivalutazione puo' essere eseguita per un ammontare massimo, per ciascun bene, pari alla differenza tra il prezzo di costo o di acquisto, eventualmente rivalutato in conformita' a precedenti leggi di rivalutazione monetaria ma al netto di ogni altra rivalutazione, e il prezzo medesimo moltiplicato per i seguenti coefficienti: 1,1 per i beni acquisiti nell'esercizio chiuso nell'anno 1981; 1,2 per i beni acquisiti nell'esercizio chiuso nell'anno 1980; 1,4 per i beni acquisiti nell'esercizio chiuso nell'anno 1979; 1,6 per i beni acquisiti nell'esercizio chiuso nell'anno 1978; 1,7 per i beni acquisiti negli esercizi chiusi negli anni 1977 e precedenti. In caso di rivalutazione di beni ammortizzabili, gli ammortamenti gia' effettuati, per la parte non superiore ai coefficienti stabiliti dalla relativa tabella, approvata con il decreto del Ministro delle finanze 29 ottobre 1974 e successive modificazioni, ivi compresi quelli finanziari per i beni gratuitamente devolvibili, devono essere contemporaneamente rivalutati con i coefficienti di cui al primo comma, in relazione all'anno di stanziamento delle singole quote. Per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, la rivalutazione puo' essere eseguita, in luogo di quanto stabilito nel primo comma, moltiplicando il costo che l'impresa concedente ha iscritto in bilancio nell'esercizio in cui ha consegnato il bene all'impresa utilizzatrice per il coefficiente stabilito per l'esercizio stesso e sottraendo all'importo cosi' determinato la differenza tra tale costo e il prezzo di acquisto risultante dal bilancio dell'impresa utilizzatrice moltiplicata per il coefficiente medio del periodo di durata del contratto. Gli ammortamenti effettuati dopo l'acquisto del bene sono rivalutati a norma del secondo comma. L'applicazione di questo metodo e' consentita a condizione che il costo sostenuto dall'impresa concedente risulti dal contratto di locazione o da apposita attestazione dell'impresa stessa. La rivalutazione ai sensi del comma precedente non puo' essere effettuata per i beni provenienti da contratti di locazione finanziaria stipulati con durata inferiore a 24 mesi, se oggetto del contratto e' un bene mobile, e a cinque anni, se oggetto del contratto e' un bene immobile.

Testo vigente dal 23 marzo 1983

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urn:nir:stato:legge:1983-03-19;72~art2 · fonte del testo

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