Provvedimento abrogato dalla l. 12 agosto 1977, n. 675.
Abrogato dal 22 settembre 1977
Provvedimento abrogato dalla l. 12 agosto 1977, n. 675.
Abrogato dal 22 settembre 1977
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2 versioni dal 1971
Confronto con la versione in vigore dal 23 dicembre 1971 al 22 settembre 1977. 320 parole tolte, 9 parole aggiunte in 9 capoversi.
tolto: La valutazione della rispondenza dei piani alle finalita' previste dalla presente legge, alle esigenze della programmazione e alla tutela della occupazione e della condizione operaia, sulla scorta delle direttive programmatiche globali del CIPE riguardanti il settore, e' demandata ad un comitato interministeriale, presieduto dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, o da un Sottosegretario da lui delegato, e composto da:
tolto: a) due rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
tolto: b) due rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
tolto: c) un rappresentante del Ministero del tesoro;
tolto: d) un rappresentante del Ministero delle partecipazioni statali;
tolto: e) un rappresentante del Ministero del bilancio;
tolto: f) tre rappresentanti dei datori di lavoro della piccola, media e grande industria, designati dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;
tolto: g) tre rappresentanti dei lavoratori designati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
tolto: h) un rappresentante delle regioni interessate. Il comitato predetto, che esprime un parere anche sulla autorizzazione alle operazioni di finanziamento previste dalla presente legge, dovra' provvedere entro sei mesi dalla scadenza dei termini previsti per la presentazione dei piani. Agli effetti della razionalita' ed efficacia degli interventi si terra' conto, avvalendosi delle risultanze di apposite indagini, delle condizioni tecniche e finanziarie delle imprese e della necessita' di evitare aumenti della capacita' produttiva nei settori in cui quella esistente risulti utilizzata solo parzialmente. Nella valutazione dei piani previsti dal primo comma dell'articolo 1 della presente legge saranno considerate con particolare riguardo le imprese che in relazione al capitale investito assicurano, in un quadro di avanzata tecnologia, il massimo livello occupazionale, le cooperative, le medie e piccole imprese ed i loro consorzi nonche' le imprese i cui stabilimenti siano localizzati nei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni. I programmi delle imprese artigiane di cui alla lettera e) dell'articolo 2, sono sottoposti all'esame e alla approvazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 12 AGOSTO 1977, N. 675
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1971-12-01;1101~art5 · fonte del testo
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