Provvedimento abrogato dalla l. 12 agosto 1977, n. 675.
Abrogato dal 22 settembre 1977
Provvedimento abrogato dalla l. 12 agosto 1977, n. 675.
Abrogato dal 22 settembre 1977
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1971
Confronto con la versione in vigore dal 23 dicembre 1971 al 22 settembre 1977. 132 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Per le imprese tessili autoproduttrici di energia elettrica, che abbiano ottenuto il riconoscimento delle condizioni di esonero ai sensi delle lettere a) e b) dell'articolo 4, n. 6, della legge 6 dicembre 1962, n. 1642 il corso di tre anni consecutivi, previsto agli effetti del trasferimento nel secondo comma dello stesso articolo 4, n. 6, rimane sospeso per gli anni nei quali risulti che la percentuale minima prescritta non sia stata superata esclusivamente in conseguenza di interruzioni o riduzioni dell'utilizzazione dell'energia elettrica prodotta, rese necessarie dall'attuazione di piani di ristrutturazione e di conversione nei quali siano previste interruzioni o riduzioni dell'utilizzazione dell'energia elettrica prodotta, nei limiti che si intende saranno autorizzati con l'approvazione dei piani stesse a norma della presente legge. Agli accertamenti relativi provvedera' il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 12 AGOSTO 1977, N. 675
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1971-12-01;1101~art15 · fonte del testo
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