Alle imprese, alle cooperative e ai consorzi iscritti nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui alla citata legge n. 298 del 1974 che realizzino, per i propri dipendenti o per i soci di opera, corsi di formazione professionale, anche consorziandosi, ovvero tramite le associazioni di categoria, e' riconosciuta per un biennio la fiscalizzazione totale degli oneri sociali gravanti in relazione alla retribuzione dei dipendenti o dei soci di opera sottoposti a formazione. I corsi, nei limiti di contingente autorizzati dal Ministro dei trasporti ai sensi dell'articolo 11 e comunicati all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL), si svolgono sulla base di programmi concordati, a livello nazionale, tra le associazioni di categoria delle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi e le organizzazioni sindacali dei lavoratori. I programmi sono depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. I corsi hanno la durata minima di 300 ore. L'importo dei minori contributi e' rimborsato, su conforme richiesta dell'INPS e dell'INAIL, a valere sul fondo nazionale per l'autotrasporto di cose per conto di terzi di cui all'articolo 2 della citata legge n. 404 del 1985. Note all'art. 8: - Per il titolo della legge n. 298/1974 vedi nota all'art. 3. - Per il testo dell'art. 2 della legge n. 404/1985 vedi in nota all'art. 2.

Testo vigente dal 12 febbraio 1992

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 382/1992

    Questione infondata
    29 luglio 1992

    Non viola la competenza esclusiva della Provincia autonoma di Trento in materia di addestramento e formazione professionale l'istituzione e l'incentivazione finanziaria di corsi di addestramento professionale entro un contingente prefissato dal Ministro dei trasporti e l'averne disciplinato direttamente la durata e i programmi, in quanto l'attribuzione di tali competenze all'amministrazione centrale risponde, nel quadro della legge 5 febbraio 1992, n. 68, ad una funzione di controllo e ad un'esigenza di uniformità, mentre la previsione in quanto tale si inserisce nel complessivo disegno di potenziamento del comparto sotto il profilo della miglior qualificazione (e quindi produttività) del personale, destinato ad operare nell'ambito di strutture, sistemi e mezzi prevalentemente rinnovati. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 8, n. 29 dello Statuto speciale per il T.A.A. - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, l. 5 febbraio 1992, n. 68).

    Art. 3 Ristrutturazione dell'autotrasporto di cose per conto di terzi · Art. 4 Ristrutturazione dell'autotrasporto di cose per conto di terzi · Art. 6 Ristrutturazione dell'autotrasporto di cose per conto di terzi · Art. 7 Ristrutturazione dell'autotrasporto di cose per conto di terzi

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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