Art. 4 — Incentivi per la costituzione di nuovi consorzi o cooperative

[1]Le imprese iscritte all'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui alla citata legge n. 298 del 1974 e titolari di autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi per autoveicoli o per complessi di veicoli di massa complessiva superiore a 11.500 chilogrammi le quali, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, si associno in cooperative o in consorzi od aderiscano a cooperative o a consorzi gia' esistenti, possono essere autorizzate a contrarre i mutui di cui al comma 2 dell'articolo 3 nei limiti di lire 30 milioni per ciascun autoveicolo o complesso di veicoli. Il numero degli autoveicoli o dei complessi di veicoli in relazione ai quali puo' essere autorizzata la contrazione dei suddetti mutui non puo' essere superiore a tre per ciascuna impresa. La concessione del beneficio di cui al comma 1 e' subordinata alle seguenti condizioni:

  • a)la cooperativa o il consorzio devono possedere una struttura organizzativa, imprenditoriale e patrimoniale autonoma, distinta da quella delle singole imprese socie o consorziate;
  • b)i contratti di trasporto devono essere conclusi esclusivamente dalla cooperativa o dal consorzio nella qualita' di vettore, che deve essere specificata nella documentazione obbligatoria inerente al trasporto di cose per conto di terzi;
  • c)l'assunzione degli obblighi di trasporto deve avvenire unicamente attraverso un apposito ufficio del consorzio o della cooperativa e l'esecuzione del trasporto deve essere affidata, alle imprese socie o consorziate, dalla cooperativa o dal consorzio; le imprese socie o consorziate non devono assumere obblighi di trasporto ne' eseguire trasporti in proprio;
  • d)le imprese beneficiarie non devono essere gia' state associate in cooperative o in consorzi nei diciotto mesi antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Il beneficio di cui al comma 1 puo' essere concesso, a ciascuna impresa, per una sola volta. Esso e' inoltre revocato e l'impresa che ne abbia usufruito e' tenuta alla restituzione dei relativi importi, maggiorati degli interessi conteggiati nella misura del tasso ufficiale di sconto, qualora:
  • a)nel quinquennio successivo all'erogazione, la cooperativa o il consorzio siano sciolti, ovvero venga meno la condizione di cui alla lettera a) del comma 2, ovvero l'impresa beneficiaria receda dal consorzio o dalla cooperativa;
  • b)l'impresa beneficiaria concluda direttamente contratti di trasporto ovvero assuma obblighi di trasporto o esegua trasporti in proprio in violazione delle condizioni di cui alle lettere b) e c)

[2]del comma 2. Nel caso di cui alla lettera b) del comma 3, l'impresa associata in cooperativa o in consorzio e' altresi' radiata dall'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui alla citata legge n. 298 del 1974, con conseguente revoca della o delle autorizzazioni di cui agli articoli 41 e 42 di detta legge ad essa accordate.

Testo vigente dal 12 febbraio 1992

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 382/1992

    Questione infondata
    29 luglio 1992

    La non frazionabilità dell'interesse nazionale sotteso alla legge 5 febbraio 1992, n. 68 (v. massima A) è in "re ipsa" e, al riguardo, non può ipotizzarsi alcun intervento condizionato da limiti territoriali su un fattore del processo produttivo che trova la sua ragion d'essere ed esalta la sua efficienza nella mobilità e nel collegamento con altri sistemi, ne', data la evidente complementarietà delle singole previsioni della legge e il rapporto di interdipendenza funzionale che condiziona l'efficacia di esse, sarebbe possibile disarticolare l'intervento stesso in ragione delle dimensioni artigianali o industriali delle imprese destinatarie. Neppure può ritenersi che la legge predetta si ponga in contrasto con la legge provinciale 16 marzo 1992, n. 13, emanata dalla Provincia autonoma di Trento in materia, stante per quest'ultima l'estensione temporale più ampia, l'incidenza parzialmente diversa, la scelta di differenti strumenti di finanziamento e la considerazione solo di alcuni aspetti della problematica afferente all'autotrasporto. Non violano quindi la competenza esclusiva della Provincia autonoma di Trento in materia di artigianato (art. 8, n. 9 dello Statuto) gli artt. 3, secondo e terzo comma, nonché 4 e 6 della predetta legge 5 febbraio 1992, n. 68, i quali prevedono, per le imprese artigiane esercenti l'autotrasporto, agevolazioni nell'ammortamento dei mutui in caso di associazione in cooperative o consorzi, ovvero per l'acquisto di automezzi e per la realizzazione di infrastrutture, ne' gli artt. 9 e 10 che, rispettivamente, incentivano le cessazioni di attività per imprenditori singoli ed accordano la fiscalizzazione degli oneri sociali a chi assume questi ultimi alle proprie dipendenze. - S. nn. 734/1988, 796/1988.

    Art. 3 Ristrutturazione dell'autotrasporto di cose per conto di terzi · Art. 4 Ristrutturazione dell'autotrasporto di cose per conto di terzi · Art. 6 Ristrutturazione dell'autotrasporto di cose per conto di terzi · Art. 7 Ristrutturazione dell'autotrasporto di cose per conto di terzi

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

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