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[1]Il servizio dei telefoni dello Stato e gli altri servizi di cui all'art. 5 della presente legge, sono affidati, sotto la responsabilita' del ministro delle poste e dei telegrafi, ad una apposita direzione generale, retta da un direttore generale, dal quale dipende la relativa amministrazione provinciale.
[2]Presso la Direzione generale dei telefoni dello Stato e' istituito un Consiglio tecnico-amministrativo dei telefoni con voto consultivo.3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 3 aprile 1913, n. 271
3La L. 3 aprile 1913, n. 271 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Al Consiglio tecnico amministrativo dei telefoni, di cui agli articoli 7, 8 e 10 della legge 15 luglio 1907, n. 506, e' sostituito un Consiglio superiore dei telefoni con le attribuzioni indicate negli articoli seguenti".
Testo in vigore dal 25 aprile 1913 al 16 dicembre 2009
