Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 luglio 1907 al 25 aprile 1913. Leggi il testo vigente →
[1]Il servizio dei telefoni dello Stato e gli altri servizi di cui all'art. 5 della presente legge, sono affidati, sotto la responsabilita' del ministro delle poste e dei telegrafi, ad una apposita direzione generale, retta da un direttore generale, dal quale dipende la relativa amministrazione provinciale.
[2]Presso la Direzione generale dei telefoni dello Stato e' istituito un Consiglio tecnico-amministrativo dei telefoni con voto consultivo.
Testo in vigore dal 23 luglio 1907 al 25 aprile 1913
