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[1]Sono spese ordinarie:
- a)quelle di personale, di manutenzione ordinaria degli impianti interni, esterni e delle istallazioni presso gli abbonati ed i posti pubblici;
- b)le somme di cui eventualmente l'Amministrazione potra' essere debitrice verso le Amministrazioni estere ed i concessionari di linee e reti esercitate dall'industria privata per effetto delle liquidazioni di conti trimestrali di debito e credito;
[2]Sono spese straordinarie:
- a)((le spese occorrenti al pagamento delle scorte di magazzino che lo Stato credesse eventualmente di acquistare dai concessionari che per qualsiasi motivo siano decaduti o la cui concessione sia cessata;
- b)le spese per il pagamento a saldo di altre somme di cui lo Stato possa risultare eventualmente debitore in seguito alle operazioni di conguaglio e di consegna relative agli acquisti anzidetti;
- c)le spese occorrenti agli ampliamenti delle reti intercomunali e degli impianti, sia per collegamenti di nuovi abbonati, sia in genere per qualsiasi spesa di carattere patrimoniale;
- d)Le spese occorrenti per l'impianto di nuove centrali urbane in sostituzione di quelle esistenti, dove non siano possibili ampliamenti ulteriori per insufficienza di locali o per difetto delle loro condizioni statiche;
- e)le spese per la graduale sostituzione del filo di bronzo al filo di ferro e di acciaio attualmente in opera, e per la graduale trasformazione in cavi delle linee aeree;
- f)le corresponsioni alla Cassa depositi e prestiti degli interessi sulle somme da essa somministrate all'azienda dei telefoni;
- g)i rimborsi agli enti interessati per linee e reti costruite con somme da essi anticipate, a norma dell'art. 29 del testo unico delle leggi telefoniche del 3 marzo 1903, n. 196, modificato dalla legge 1° luglio 1906, n. 302, e a norma dell'art. 8 della legge 9 luglio 1908, n. 420, o di altre leggi posteriori;
- h)le spese derivanti da riparazioni di danni alle reti, linee, impianti e magazzini, cagionati da furti, incendi, intemperie, o da cause di forza maggiore)). 3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 3 aprile 1913, n. 271
3La L. 3 aprile 1913, n. 271 ha disposto (con l'art. 4, commi 3 e 4) che "Fanno parte delle entrate e spese straordinarie (della categoria movimento di capitali) anche le sovvenzioni della Cassa dei depositi e prestiti e le relative quote d'ammortamento. Le entrate e le spese derivanti da fondi anticipati da terzi e da lavori eseguiti per loro conto coi fondi anticipati da terzi e da lavori eseguiti per loro conto coi fondi medesimi, cessano di figurare nella parte straordinaria, rispettivamente, del bilancio generale dell'ente e dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste, dei telegrafi e dei telefoni, dovendo invece formare oggetto di contabilita' speciali, come e' disposto nell'art. 12 della presente legge".
Testo in vigore dal 25 aprile 1913 al 16 dicembre 2009
