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[1]Sono spese ordinarie:

  • a)quelle di personale, di manutenzione ordinaria degli impianti interni, esterni e delle istallazioni presso gli abbonati ed i posti pubblici;
  • b)le somme di cui eventualmente l'Amministrazione potra' essere debitrice verso le Amministrazioni estere ed i concessionari di linee e reti esercitate dall'industria privata per effetto delle liquidazioni di conti trimestrali di debito e credito;

[2]Sono spese straordinarie:

  • a)((le spese occorrenti al pagamento delle scorte di magazzino che lo Stato credesse eventualmente di acquistare dai concessionari che per qualsiasi motivo siano decaduti o la cui concessione sia cessata;
  • b)le spese per il pagamento a saldo di altre somme di cui lo Stato possa risultare eventualmente debitore in seguito alle operazioni di conguaglio e di consegna relative agli acquisti anzidetti;
  • c)le spese occorrenti agli ampliamenti delle reti intercomunali e degli impianti, sia per collegamenti di nuovi abbonati, sia in genere per qualsiasi spesa di carattere patrimoniale;
  • d)Le spese occorrenti per l'impianto di nuove centrali urbane in sostituzione di quelle esistenti, dove non siano possibili ampliamenti ulteriori per insufficienza di locali o per difetto delle loro condizioni statiche;
  • e)le spese per la graduale sostituzione del filo di bronzo al filo di ferro e di acciaio attualmente in opera, e per la graduale trasformazione in cavi delle linee aeree;
  • f)le corresponsioni alla Cassa depositi e prestiti degli interessi sulle somme da essa somministrate all'azienda dei telefoni;
  • g)i rimborsi agli enti interessati per linee e reti costruite con somme da essi anticipate, a norma dell'art. 29 del testo unico delle leggi telefoniche del 3 marzo 1903, n. 196, modificato dalla legge 1° luglio 1906, n. 302, e a norma dell'art. 8 della legge 9 luglio 1908, n. 420, o di altre leggi posteriori;
  • h)le spese derivanti da riparazioni di danni alle reti, linee, impianti e magazzini, cagionati da furti, incendi, intemperie, o da cause di forza maggiore)). 3
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 3 aprile 1913, n. 271

3

La L. 3 aprile 1913, n. 271 ha disposto (con l'art. 4, commi 3 e 4) che "Fanno parte delle entrate e spese straordinarie (della categoria movimento di capitali) anche le sovvenzioni della Cassa dei depositi e prestiti e le relative quote d'ammortamento. Le entrate e le spese derivanti da fondi anticipati da terzi e da lavori eseguiti per loro conto coi fondi anticipati da terzi e da lavori eseguiti per loro conto coi fondi medesimi, cessano di figurare nella parte straordinaria, rispettivamente, del bilancio generale dell'ente e dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste, dei telegrafi e dei telefoni, dovendo invece formare oggetto di contabilita' speciali, come e' disposto nell'art. 12 della presente legge".

Testo in vigore dal 25 aprile 1913 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 25 aprile 1913

Confronto con la versione in vigore dal 23 luglio 1907 al 25 aprile 1913. 84 parole tolte, 234 parole aggiunte in 10 capoversi.

a) tolto: quelle indicate nell'art. 17 della presente legge dalla lettera a alla lettera g aggiunto: le spese occorrenti al pagamento delle scorte di magazzino che lo Stato credesse eventualmente di acquistare dai concessionari che per qualsiasi motivo siano decaduti o la cui concessione sia cessata;

b) tolto: i lavori eseguiti per conto di terzi con anticipazioni di fondi aggiunto: le spese per il pagamento a saldo di altre somme di cui lo Stato possa risultare eventualmente debitore in seguito alle operazioni di conguaglio e di consegna relative agli acquisti anzidetti;

c) tolto: il rimborso aggiunto: le spese occorrenti agli ampliamenti delle reti intercomunali e degli impianti, sia per collegamenti di nuovi abbonati, sia in genere per qualsiasi spesa di carattere patrimoniale;

aggiunto: d) Le spese occorrenti per l'impianto di nuove centrali urbane in sostituzione di quelle esistenti, dove non siano possibili ampliamenti ulteriori per insufficienza di locali o per difetto delle loro condizioni statiche;

aggiunto: e) le spese per la graduale sostituzione del filo di bronzo al filo di ferro e di acciaio attualmente in opera, e per la graduale trasformazione in cavi delle linee aeree;

aggiunto: f) le corresponsioni alla Cassa depositi e prestiti degli interessi sulle somme da essa somministrate all'azienda dei telefoni;

aggiunto: g) i rimborsi agli enti interessati tolto: degli utili dell'esercizio delle aggiunto: per linee e reti tolto: telefoniche costruite con anticipazioni di fondi aggiunto: costruite con somme da essi anticipate, a norma dell'art. 29 del testo unico delle leggi telefoniche aggiunto: del 3 marzo 1903, n. 196, modificato dalla legge 1° luglio 1906, n. 302, e a norma dell'art. 8 della legge 9 luglio 1908, n. 420, o di altre leggi posteriori;

tolto: d) le riparazioni per danni cagionati da incendi, da intemperie, da furti;

Mostra gli altri 2 capoversi cambiati

tolto: e) l'impianto delle 17 reti urbane, l'impianto di nuovi uffici telefonici governativi e la sistemazione di quelli esistenti previsti dalla legge 24 marzo 1907, n. 111;

tolto: f) i lavori di cui al secondo capoverso dell'articolo seguenteaggiunto: h) le spese derivanti da riparazioni di danni alle reti, linee, impianti e magazzini, cagionati da furti, incendi, intemperie, o da cause di forza maggiore.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 3 aprile 1913, n. 271

    La L. 3 aprile 1913, n. 271 ha disposto (con l'art. 4, commi 3 e 4) che "Fanno parte delle entrate e spese straordinarie (della categoria movimento di capitali) anche le sovvenzioni della Cassa dei depositi e prestiti e le relative quote d'ammortamento. Le entrate e le spese derivanti da fondi anticipati da terzi e da lavori eseguiti per loro conto coi fondi anticipati da terzi e da lavori eseguiti per loro conto coi fondi medesimi, cessano di figurare nella parte straordinaria, rispettivamente, del bilancio generale dell'ente e dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste, dei telegrafi e dei telefoni, dovendo invece formare oggetto di contabilita' speciali, come e' disposto nell'art. 12 della presente legge".

urn:nir:stato:legge:1907-07-15;506~art14 · fonte del testo

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