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[1]Sono spese ordinarie:
- a)quelle di personale, di manutenzione ordinaria degli impianti interni, esterni e delle istallazioni presso gli abbonati ed i posti pubblici;
- b)le somme di cui eventualmente l'Amministrazione potra' essere debitrice verso le Amministrazioni estere ed i concessionari di linee e reti esercitate dall'industria privata per effetto delle liquidazioni di conti trimestrali di debito e credito;
[2]Sono spese straordinarie:
- a)quelle indicate nell'art. 17 della presente legge dalla lettera a alla lettera g;
- b)i lavori eseguiti per conto di terzi con anticipazioni di fondi;
- c)il rimborso agli enti interessati degli utili dell'esercizio delle linee e reti telefoniche costruite con anticipazioni di fondi a norma dell'art. 29 del testo unico delle leggi telefoniche;
- d)le riparazioni per danni cagionati da incendi, da intemperie, da furti;
- e)l'impianto delle 17 reti urbane, l'impianto di nuovi uffici telefonici governativi e la sistemazione di quelli esistenti previsti dalla legge 24 marzo 1907, n. 111;
- f)i lavori di cui al secondo capoverso dell'articolo seguente.
Testo in vigore dal 23 luglio 1907 al 25 aprile 1913
