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[1]Il personale che, a sensi dell'art. 7 della convenzione 26 marzo di cui all'art. 1°, passa col 1° luglio 1906 alla dipendenza dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, avra' il trattamento stabilito con la legge 22 aprile 1905, n. 137 e successive, per il personale appartenente alla Amministrazione stessa.
[2]Le somme occorrenti per estendere al personale stesso le disposizioni di regolarizzazione e unificazione adottate per il personale delle ferrovie dello Stato saranno imputate alla parte ordinaria della spesa del bilancio ferroviario.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Racconigi, addi' 15 luglio 1906.
[5]VITTORIO EMANUELE.
[6]Giolitti. E. Gianturco. A. Majorana.
[7]Visto, Il guardasigilli: Gallo.
Testo in vigore dal 17 luglio 1906 al 16 dicembre 2009
