Art. 3 (Allegato n. 1)
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1906
Confronto con la versione in vigore dal 17 luglio 1906 al 16 dicembre 2009. 450 parole tolte, 25 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: Lo Stato entrera' in possesso col primo luglio 1906 delle ferrovie e di tutto quanto altro e' stato ad esso ceduto con la presente convenzione, ed anche delle cinque linee di sua proprieta' concesse in esercizio alla Societa' con la convenzione 28 giugno 1905, approvata con decreto reale 29 stesso giugno, n. 344. La Societa' continuera' fino al 30 giugno 1906 a fare l'esercizio delle linee di cui e' rientrata in pieno possesso dal 1° luglio 1905, ed i conti con lo Stato per il 2° semestre 1905 e pel 1° semestre 1906 verranno liquidati in base alla convenzione 28 aprile 1881, all'art. 7 del contratto d'esercizio della rete Adriatica, all'art. 9 della convenzione 20 giugno 1888 ed all'art. 1 della convenzione 27 novembre 1894, per cio' che rispettivamente riguarda: la ripartizione degli introiti dell'esercizio, le sovvenzioni per le linee di concessione anteriore al 1888 (senza la deduzione di cui al 3° comma dell'art. 7, suddetto), le sovvenzioni per le linee avute in concessione nel 1888 ed il credito della Societa' pel sovrappassaggio del ponte sul Po a Mezzanacorti.
tolto: Si intendera' prorogata a tutto il 30 giugno 1906 e per le sole linee di proprieta' della Societa' da essa attualmente esercitate, la validita' delle norme seguite durante il contratto d'esercizio della rete Adriatica per quanto concerne i reintegri di prodotto lordo in dipendenza di ribassi di tariffe ordinati dal Governo ed il rimborso delle maggiori spese di personale, oltre quelle accettate dalla Societa' a suo carico, secondo gli allegati A), B), C) della convenzione 1° agosto 1902, approvata con R. decreto 4 agosto stesso, n. 379.
tolto: La Societa' continuera' del pari, fino al 30 giugno 1906, a fare l'esercizio delle cinque linee di proprieta' dello Stato, in base alla relativa convenzione 28 giugno 1905, di cui al primo comma del presente articolo.
tolto: Rispetto al nolo del materiale rotabile in servizio cumulativo, varranno per il secondo semestre 1905 e per il primo semestre 1906 le disposizioni di cui alla lettera B), paragrafo 2°, della convenzione 15 maggio 1905, tenuta ferma la ripartizione del materiale adriatico fra le ferrovie dello Stato e le Meridionali, gia' concordata dalle due Amministrazioni.
tolto: In corrispettivo dell'esercizio delle linee Napoli-Eboli e Torre Annunziata-Castellammare, assunto dallo Stato per il periodo dal 1° luglio 1905 al 30 giugno 1906, si paghera' alla Societa' il compenso di L. 188,000 (lire centottantottomila) senza oneri di alcuna specie a carico della Societa' stessa.
tolto: ------------ Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 19/07/1906, n. 168 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.aggiunto: Allegato n. 1-art. 3 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1906-07-15;324~allegato-n-1-art3 · fonte del testo
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