Art. 9 (Convenzione)
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[1]La presente Convenzione non sara' obbligatoria per il Governo se non quando sara' stata approvata per legge.
[2]Roma, addi' 9 marzo 1908.
[3]CARLO SCHANZER ministro delle poste e dei telegrafi.
[4]Luigi Solari quale procuratore e rappresentante di Guglielmo Marconi.
Testo in vigore dal 17 giugno 1908 al 16 dicembre 2009
