Art. 7 (Convenzione)
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[1]Per l'esecuzione della presente Convenzione il comm. Marconi elegge il suo domicilio in Roma presso il suo ufficio al Corso Vittorio Emanuele, n. 323.
[2]Le contestazioni che potessero sorgere relativamente all'applicazione della presente Convenzione saranno, in ogni caso, decise da tre arbitri, scelti uno dal Ministero delle poste e dei telegrafi, uno dal comm. Marconi ed il terzo d'accordo, ed, in mancanza di tale accordo, dal presidente del tribunale di Roma.
Testo in vigore dal 17 giugno 1908 al 16 dicembre 2009
