Art. 3 (Convenzione)
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Dalla data del passaggio della stazione allo Stato sara' dovuto al comm. Marconi il solo compenso annuo di cui al penultimo capoverso dell'art. 2 della Convenzione 5-10 maggio 1904, che, in via eccezionale, e per speciale concessione del comm. Marconi, viene, per questo caso, ridotto da lire sterline 100 a lire sterline 20 fino alla scadenza della suddetta Convenzione e cioe' fino al 15 febbraio 1917.
Testo in vigore dal 17 giugno 1908 al 16 dicembre 2009
