Art. 2 (Convenzione)
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[1]Il prezzo della stazione di San Cataldo (Bari) fissato nella somma di lire quarantacinquemila sara' pagato al comm. Marconi dal Ministero delle poste e dei telegrafi appena ricevuta la consegna della stazione in regolare funzionamento.
[2]Il comm. Marconi col pagamento della somma suddetta intende di recedere da qualsiasi altra pretesa di diritto o compenso gli fosse dovuto dal Governo italiano relativamente all'esercizio della suddetta stazione fino al 1° giugno 1908.
Testo in vigore dal 17 giugno 1908 al 16 dicembre 2009
