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La somma capitale fissata in corrispettivo del riscatto sara' poi ripartita tra la societa' Mortara-Vigevano e quella Vigevano-Milano, giusta le convenzioni fra di esse intervenute restando in tal modo nei riguardi di detto riparto, liberato lo Stato da qualsiasi responsabilita' verso la societa' della Vigevano-Milano, la quale nulla potra' mai pretendere dallo Stato per la quota di partecipazione ad essa spettante sui prodotti della Mortara-Vigevano.
Testo in vigore dal 24 luglio 1908 al 16 dicembre 2009
