Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1908
Confronto con la versione in vigore dal 24 luglio 1908 al 16 dicembre 2009. 808 parole tolte, 22 parole aggiunte in 23 capoversi.
Allegato Itolto: .
tolto: N. 39 di repertorio.
tolto: Convenzione fra lo Stato e la societa' concessionaria della ferrovia Mortara-Vigevano, per il riscatto della detta linea.
tolto: Regnando Sua Maesta'
tolto: VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
tolto: Re d'Italia
tolto: L'anno millenovecentosette, addi' tredici del mese di giugno, in Roma, ed in una sala del Ministero dei lavori pubblici, avanti di me avv. cav. Ettore Giusti, segretario delegato alla stipulazione dei contratti di questa amministrazione centrale, ed alla presenza dei signori Luigi Cappelletti del fu Achille, nato in Roma, e Vito Ruggeri del fu Angelo, nato in Roma, domiciliati entrambi in questa capitale, testimoni idonei a forma di legge ed a me personalmente cogniti, si sono costituite le Loro Eccellenze il prof. Emanuele Gianturco, ministro dei lavori pubblici, il prof. dottor Giuseppe Fasce, sottosegretario di Stato pel tesoro, in assenza del ministro, giusta delega qui allegata sotto il n. I, rappresentanti l'Amministrazione dello Stato;
tolto: il signor Ferrari-Trecate avv. cav. Pietro fu Luigi, rappresentante la societa' anonima concessionaria della ferrovia Mortara-Vigevano, come da delegazione conferitagli alla stipulazione del presente atto con deliberazione del consiglio di amministrazione di detta societa' in data 28 aprile 1907, qui allegata sotto il n. II;
tolto: ed il signor conte Ascanio avv. Barbavara fu Luigi, come rappresentante della societa' per la ferrovia Vigevano-Milano, come da delegazione conferitagli alla stipulazione del presente atto con deliberazione del Consiglio d'amministrazione di detta Societa' in data 27 aprile 1907, qui allegata sotto il n. III.
tolto: Premesso:
tolto: che con legge 11 luglio 1852, n. 1406, del regno di Sardegna venne accordata alla societa' anonima per le strade ferrate da Mortara a Vigevano (costituita con atto 11 marzo 1852 rogito Dondena, ed approvata con R. decreto 16 aprile successivo) la concessione per la costruzione di un tronco di strada ferrata che, partendo dalla citta' di Mortara, mettesse a quella di Vigevano, sotto la esatta osservanza delle clausole e condizioni del capitolato 23 maggio 1852 annesso alla legge medesima;
tolto: che l'esercizio di detta strada ferrata, aperta nel 24 agosto 1854 fu assunto prima dallo Stato a termini dell'art. 17 del suddetto capitolato, fu passato poi alla societa' della ferrovia Vigevano-Milano, ceduto in seguito alla societa' dell'Alta Italia, e quindi alla societa' per le strade ferrato rete Mediterranea e quindi tornato allo Stato;
tolto: che con l'art. 32 di detto capitolato fu stabilito «dopo il periodo di 30 anni potra' il Governo riscattare la concessione della strada ferrata pagandone il prezzo»;
tolto: che nello stessoart. 32 venivano stabilite le norme secondo le quali sarebbesi dovuto determinare il prezzo di riscatto;
tolto: che il termine di 30 anni di cui nel predetto articolo venne a compiersi fino dal 24 agosto 1884, della quale epoca spetta al Governo la facolta' di riscattare, in ogni tempo, la strada ferrata; che, pertanto, con formale atto di diffida 30 dicembre 1901, fu dichiarato alla societa' di voler riscattare, a sensi del patto e della legge, la concessione della detta strada ferrata, offrendosi di pagarne il dovuto prezzo;
tolto: che, essendosi fissata al 1° gennaio 1903 la data dell'effettuazione del riscatto, il quinquennio di base per la determinazione del prezzo di riscatto viene formato dagli anni 1898-1902;
tolto: che, sulle risultanze degli utili netti ottenuti dalla Societa' nel detto quinquennio, si e' determinato in lire 200,411.58 l'utile medio netto dei tre anni migliori;
tolto: che, essendo stata la legge di approvazione della convenzione pubblicata nella Gazzetta Piemontese il 28 e 29 luglio 1852, la concessione (fatta per 80 anni) si estinguerebbe il 29 luglio 1932; onde la capitalizzazione dell'annualita' deve farsi per anni 29, mesi 6 e giorni 29, periodo di tempo intercedente tra il 1° gennaio 1903 e il momento dello spirare della concessione;
tolto: che, pertanto, con tale criterio si e' proceduto alla capitalizzazione della suddetta annualita' di riscatto di lire 200,411.58, in ragione del 100 di capitale per 5 di rendita, risultandone il prezzo di riscatto nella somma capitale di lire 3,061,402.30.
tolto: che nel periodo intermedio fra il 1° gennaio 1903 (epoca in cui avrebbe dovuto essere pagato il suddetto capitale) e il giorno in cui pagamento avra' luogo, la concessionaria ha continuato e continuera' a percepire le proprie quote di prodotto, a senso degli articoli 22 e 29 del capitolato; onde interessa allo Stato eseguire un conguaglio tra le dette quote di prodotto e gli interessi maturati per il non ancora eseguito pagamento del corrispettivo di riscatto.
tolto: Tutto cio' premesso, si e' convenuto e stipulato quanto segue:
tolto: Art. 1.
tolto: Valendosi della facolta' attribuitagli dall'art. 32 del capitolato 23 maggio 1852, annesso alla legge 11 luglio 1852, n. 1406, il Governo riscatta dalla societa' anonima della strada ferrata Mortara-Vigevano la concessione di questa ferrovia a datare dal 1° gennaio 1903, restando da tale data di pieno diritto sciolta e risoluta la concessione accordata non la detta legge 11 luglio 1852.aggiunto: -art. 1 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1908-07-09;436~art1 · fonte del testo
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