Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 luglio 1908 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Parimente entro tre mesi dalla data di approvazione della Convenzione, dovra' essere regolato con la societa' il conto di dare ed avere per gli esercizi dal 1903 in poi, coi seguenti criteri di conguaglio:
- a)saranno calcolati a credito della societa' gli interessi annuali nella misura infraindicata sul capitale di riscatto, le somme pagate durante l'anno per imposte terreni e fabbricati e quelle annualmente versate per la partecipazione dello Stato agli utili netti, tutto con valuta al 31 dicembre di ciascun anno;
- b)saranno viceversa calcolate a debito della Societa' le quote incassate sui prodotti lordi di esercizio della linea con valuta al 31 dicembre di ciascun anno.
[2]Gli interessi a credito della Societa' sulle somme di cui alla lettera a) e quelli a debito di essa sulle altre somme di cui alla lettera b) saranno computati al saggio del 6 per cento dal 1° gennaio 1903 al 13 luglio 1905 (epoca in cui fu mutata la ragione dell'interesse legale commerciale) e del 5 per cento dal 14 luglio 1905 in poi.
Testo in vigore dal 24 luglio 1908 al 16 dicembre 2009
