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[1]Mediante il corrispettivo sopra convenuto, la societa' anonima della ferrovia Mortara-Vigevano s'intendera' pienamente soddisfatta di ogni diritto e ragione che per qualsiasi causa potesse competerle verso il Governo in dipendenza del suddetto capitolato di concessione, dichiarandosi ogni relativa questione reciprocamente definita e transatta con la presente Convenzione.
[2]La Societa' medesima si rende garante presso il Governo di ogni danno o molestia per parte di terzi relativamente a lavori e provviste di ogni genere da essa eseguiti per la costruzione della linea.
Testo in vigore dal 24 luglio 1908 al 16 dicembre 2009
