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In corrispettivo del riscatto di cui all'articolo precedente il R. Governo paghera' alla societa' la somma capitale di lire tre milioni sessantunomila quattrocentodue e centesimi trenta, risultante dalla capitalizzazione al cento per cinque dell'annualita' di riscatto, a senso dell'art. 32 del capitolato.
Testo in vigore dal 24 luglio 1908 al 16 dicembre 2009
