Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 1920 al 13 settembre 1934. Leggi il testo vigente →

[1]Il riposo settimanale potra' darsi in giorno diverso dalla domenica e mediante turno nei seguenti casi:

[2]1° industrie a fuoco continuo e con forni elettrici il cui esercizio non puo' essere interrotto;

[3]2° industrie con processi tecnici continui e con macchinario a lavoro continuativo, solo per quanto riguarda il personale ad essi addetto;

[4]3° industrie di stagione, in quanto non siano comprese nelle disposizioni dell'art. 2;

[5]4° industria del caseificio;

[6]5° trattorie, osterie, caffe', latterie, bigliardi, esercizi pubblici in genere;

[7]6° lavoro di carico e scarico nei porti e di riparazione alle navi in corso di navigazione; trasporti terrestri, diversi dalle ferrovie; imprese di noleggio di sedie e di veicoli;

[8]7° negozi di fiorai, stabilimenti fotografici;

[9]8° case di salute, stabilimenti di bagni, farmacie;

[10]9° imprese di pompe funebri;

[11]10° imprese di giornali, di informazioni, di spettacoli e divertimenti pubblici;1

[12]11° rivendita di generi di privativa, anche se vi sia annessa la vendita di altri generi;

[13]12° industrie che rispondono a necessita' pubbliche. La designazione dei rami di industria compresi nei n. 1, 2, 3 e 12 del presente articolo sara' fatta con successivi decreti Reali.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

1

Il Regio D.L. 28 settembre 1919, n. 1933, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il riposo settimanale che le imprese di giornali sono tenute a concedere alle persone comunque occupate nella loro azienda a norma della legge 7 luglio 1907, n. 489 deve cadere in domenica, in deroga a quanto dispone l'art. 4, n. 10, della citata legge".

Testo in vigore dal 1 gennaio 1920 al 13 settembre 1934

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1920

Confronto con la versione in vigore dal 23 luglio 1907 al 1 gennaio 1920.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il Regio D.L. 28 settembre 1919, n. 1933, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il riposo settimanale che le imprese di giornali sono tenute a concedere alle persone comunque occupate nella loro azienda a norma della legge 7 luglio 1907, n. 489 deve cadere in domenica, in deroga a quanto dispone l'art. 4, n. 10, della citata legge".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1907-07-07;489~art4 · fonte del testo

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