Art. 4
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[1]Il riposo settimanale potra' darsi in giorno diverso dalla domenica e mediante turno nei seguenti casi:
[2]1° industrie a fuoco continuo e con forni elettrici il cui esercizio non puo' essere interrotto;
[3]2° industrie con processi tecnici continui e con macchinario a lavoro continuativo, solo per quanto riguarda il personale ad essi addetto;
[4]3° industrie di stagione, in quanto non siano comprese nelle disposizioni dell'art. 2;
[5]4° industria del caseificio;
[6]5° trattorie, osterie, caffe', latterie, bigliardi, esercizi pubblici in genere;
[7]6° lavoro di carico e scarico nei porti e di riparazione alle navi in corso di navigazione; trasporti terrestri, diversi dalle ferrovie; imprese di noleggio di sedie e di veicoli;
[8]7° negozi di fiorai, stabilimenti fotografici;
[9]8° case di salute, stabilimenti di bagni, farmacie;
[10]9° imprese di pompe funebri;
[11]10° imprese di giornali, di informazioni, di spettacoli e divertimenti pubblici;
[12]11° rivendita di generi di privativa, anche se vi sia annessa la vendita di altri generi;
[13]12° industrie che rispondono a necessita' pubbliche. La designazione dei rami di industria compresi nei n. 1, 2, 3 e 12 del presente articolo sara' fatta con successivi decreti Reali.
Testo in vigore dal 23 luglio 1907 al 1 gennaio 1920
