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E' istituita altresi', alla dipendenza del Capo di Stato Maggiore dell'esercito, la carica di ((Sottocapo di stato maggiore per la difesa territoriale)) che e' devoluta ad un generale di divisione o di corpo d'armata, a disposizione o in servizio permanente effettivo. Al ((Sottocapo di stato maggiore per la difesa territoriale)) dell'esercito compete tutto quanto ha tratto all'organizzazione militare del territorio nazionale (zone militari, difesa antiaerea e costiera, per la parte che interessa l'esercito) escluse le frontiere.
Testo in vigore dal 6 luglio 1935 al 1 febbraio 1937
