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E' istituita altresi', alla dipendenza del Capo di Stato Maggiore dell'esercito, la carica di Sottocapo di Stato Maggiore territoriale che e' devoluta ad un generale di divisione o di corpo d'armata, a disposizione o in servizio permanente effettivo. Al Sottocapo di Stato Maggiore territoriale dell'esercito compete tutto quanto ha tratto all'organizzazione militare del territorio nazionale (zone militari, difesa antiaerea e costiera, per la parte che interessa l'esercito) escluse le frontiere. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di modifica da parte del Regio D.L. 31 ottobre 1935, n. 2233, convertito senza modificazioni dalla L. 30 marzo 1936, n. 622, e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo dello stesso.
Testo in vigore dal 21 giugno 1935 al 6 luglio 1935
