Art. 5 — Documento di programmazione strategica di sistema. Piano regolatore portuale

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Nei porti di cui alla categoria II, classi I, II e III, con esclusione di quelli aventi le funzioni di cui all'articolo 4, comma 3, lettera e), l'ambito e l'assetto complessivo del porto, ivi comprese le aree destinate alla produzione industriale, all'attivita' cantieristica e alle infrastrutture stradali e ferroviarie, sono rispettivamente delimitati e disegnati dal piano regolatore portuale che individua altresi' le caratteristiche e la destinazione funzionale delle aree interessate. Le previsioni del piano regolatore portuale non possono contrastare con gli strumenti urbanistici vigenti. Nei porti di cui al comma 1 nei quali e' istituita l'autorita' portuale, il piano regolatore e' adottato dal comitato portuale, pre- via intesa con il comune o i comuni interessati. Nei porti di cui al comma 1 nei quali non e' istituita l'autorita' portuale, il piano regolatore e' adottato dall'autorita' marittima, previa intesa con il comune o i comuni interessati. Il piano e' quindi inviato per il parere al Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si esprime entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'atto. Decorso inutilmente tale termine, il parere si intende reso in senso favorevole. Il piano regolatore relativo a porti di cui alla categoria II, classi I, II e III, esaurita la procedura di cui al comma 3, e' sottoposto, ai sensi della normativa vigente in materia, alla procedura per la valutazione dell'impatto ambientale ed e' quindi approvato dalla regione. Al piano regolatore portuale dei porti aventi le funzioni di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b), e alle relative varianti, e' allegato un rapporto sulla sicurezza dell'ambito portuale ai fini degli adempimenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attivita' industriali e dal decreto del Ministro dell'ambiente 20 maggio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 1991. All'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il numero 1) e' sostituito dal seguente: "1) le opere marittime relative ai porti di cui alla categoria I e alla categoria II, classe I, e le opere di preminente interesse nazionale per la sicurezza dello Stato e della navigazione nonche' per la difesa delle coste". Sono di competenza regionale le funzioni amministrative concernenti le opere marittime relative ai porti di cui alla categoria II, classi II e III. Spetta allo Stato l'onere per la realizzazione delle opere nei porti di cui alla categoria I e per la realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione nei porti di cui alla categoria II, classi I e II. Le regioni, il comune interessato o l'autorita' portuale possono comunque intervenire con proprie risorse, in concorso o in sostituzione dello Stato, per la realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione nei porti di cui alla categoria II, classi I e II. Spetta alla regione o alle regioni interessate l'onere per la realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione nei porti di cui alla categoria II, classe III. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle regioni a statuto speciale nei limiti dei rispettivi statuti. Le autorita' portuali, a copertura dei costi sostenuti per le opere da esse stesse realizzate, possono imporre soprattasse a carico delle merci imbarcate o sbarcate, oppure aumentare l'entita' dei canoni di concessione. Sono considerate opere di grande infrastrutturazione le costruzioni di canali marittimi, di dighe foranee di difesa, di darsene, di bacini e di banchine, nonche' l'escavazione e l'approfondimento dei fondali. I relativi progetti sono approvati dal Consiglio superiore dei lavori pubblici. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, sulla base delle proposte contenute nei piani operativi triennali predisposti dalle autorita' portuali, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, lettera a), individua annualmente le opere di cui al comma 9 del presente articolo, da realizzare nei porti di cui alla categoria II, classi I e II. Per gli interventi da attuarsi dalle regioni, in conformita' ai piani regionali dei trasporti o ai piani di sviluppo economico- produttivo, il Ministro dei trasporti e della navigazione emana direttive di coordinamento.

Testo in vigore dal 4 febbraio 1994 al 1 marzo 1998

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 6/2023

    Illegittimità dichiarata
    26 gennaio 2023

    È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione del principio di leale collaborazione, l'art. 4, comma 1-septies, lett. a), del d.l. n. 121 del 2021, introdotto, in sede di conversione, dalla legge n. 156 del 2021, nella parte in cui, sostituendo l'art. 5, comma 1, della legge n. 84 del 1994, non prevede che il documento di programmazione strategica di sistema (DPSS) sia accompagnato da una relazione illustrativa che descriva i criteri seguiti nel prescelto assetto del sistema e gli indirizzi per la futura pianificazione. La disposizione impugnata dalla Regione Toscana e dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia lede il principio evocato che impone, in primo luogo, che l'Autorità del sistema portuale (AdSP) accompagni il DPSS redatto con un documento esplicativo. Diversamente, per i ristretti termini assegnati alle valutazioni e per la complessità di queste anche sul piano tecnico, regioni e comuni non sarebbero posti nella condizione di esprimersi con la dovuta consapevolezza.

    Art. 5 Riordino della legislazione in materia portuale · Art. 14-quinquies l. 241/1990 · Art. 4 Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia · Art. 118 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 317/1994

    Questione infondata
    20 luglio 1994

    I fari sono strutture che interessano la sicurezza della navigazione, e quindi opere di preminente interesse nazionale; pertanto - benché non indicati tra le opere di competenza statale dall'art. 5, comma sesto, della legge n. 84 del 1994 - essi rientrano tuttora nella competenza dello Stato alla stregua della (precedente) formulazione dell'art. 88 del d.P.R. n. 616 del 1977 e il relativo onere di spesa è a carico dello Stato stesso. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost., della questione di costituzionalità dell'art. 5, comma sesto, legge 28 gennaio 1994, n. 84, sollevata sul presupposto che tale norma avrebbe attribuito le opere relative ai fari alla competenza delle regioni senza risorse corrispondenti). red.: L.I. rev.: S.P.

    Art. 5 Riordino della legislazione in materia portuale · Art. 13 Riordino della legislazione in materia portuale · Art. 18 Riordino della legislazione in materia portuale · Art. 28 Riordino della legislazione in materia portuale

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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  7. 15 settembre 2016 — 13 febbraio 2018per un anno
  8. 12 novembre 2014 — 15 settembre 2016per un anno
  9. 24 gennaio 2012 — 12 novembre 2014per 3 anni
  10. 13 luglio 2011 — 24 gennaio 2012per 7 mesi
  11. 1 gennaio 2007 — 13 luglio 2011per 5 anni
  12. 1 marzo 1998 — 1 gennaio 2007per 9 anni
  13. 4 febbraio 1994 — 1 marzo 1998testo originarioper 4 anni

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