Art. 18 — Concessione di aree e banchine

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L'autorita' portuale o, laddove non istituita, l'autorita' marittima' danno in concessione le aree demaniali e le banchine comprese nell'ambito portuale alle imprese di cui all'articolo 16, comma 3, per l'espletamento delle operazioni portuali nonche' di attivita' relative ai passeggeri e di servizi di preminente interesse commerciale ed industriale, fatta salva l'utilizzazione di immobili demaniali da parte di amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di funzioni attinenti ad attivita' marittime e portuali. Le concessioni sono affidate, previa determinazione dei relativi canoni, sulla base di idonee forme di pubblicita', stabilite dal Ministro dei trasporti e della navigazione con proprio decreto. Con il medesimo decreto sono altresi' indicati:

  • a)la durata della concessione, i poteri di vigilanza e controllo delle autorita' concedenti, le modalita' di rinnovo della concessione ovvero di cessione degli impianti a nuovo concessionario;
  • b)i limiti minimi dei canoni che i concessionari sono tenuti a versare in rapporto alla durata della concessione, agli investimenti previsti, al valore delle aree e degli impianti utilizzabili, ovvero al solo valore delle aree qualora il concessionario rilevi gli impianti all'atto della concessione. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresi' indicati i criteri cui devono attenersi le autorita' portuali o marittime nel rilascio delle concessioni al fine di riservare nell'ambito portuale spazi operativi allo svolgimento delle operazioni portuali da parte di altre imprese non concessionarie. Con il decreto di cui al comma 1, il Ministro dei trasporti e della navigazione adegua la disciplina relativa alle concessioni di aree e banchine alle normative comunitarie. Per le iniziative di maggiore rilevanza, il presidente dell'autorita' portuale puo' concludere, previa delibera del comitato portuale, con le modalita' di cui al comma 1, accordi sostitutivi della concessione demaniale ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le concessioni o gli accordi sostitutivi di cui al comma 4 possono comprendere anche la realizzazione di opere infrastrutturali. Ai fini del rilascio della concessione di cui al comma 1 e' richiesto che i destinatari dell'atto concessorio:
  • a)presentino, all'atto della domanda, un programma di attivita', assistito da idonee garanzie, anche di tipo fideiussorio, volto all'incremento dei traffici e alla produttivita' del porto;
  • b)possiedano adeguate attrezzature tecniche ed organizzative, idonee anche dal punto di vista della sicurezza a soddisfare le esigenze di un ciclo produttivo ed operativo a carattere continuativo ed integrato per conto proprio e di terzi;
  • c)prevedano un organico di lavoratori rapportato al programma di attivita' di cui alla lettera a). In ciascun porto l'impresa concessionaria di un'area demaniale deve esercitare direttamente l'attivita' per la quale ha ottenuto la concessione, non puo' essere al tempo stesso concessionaria di altra area demaniale nello stesso porto, a meno che l'attivita' per la quale richiede una nuova concessione sia differente da quella di cui alle concessioni gia' esistenti nella stessa area demaniale, e non puo' svolgere attivita' portuali in spazi diversi da quelli che le sono stati assegnati in concessione. L'autorita' portuale o, laddove non istituita, l'autorita' marittima sono tenute ad effettuare accertamenti con cadenza annuale al fine di verificare il permanere dei requisiti in possesso al momento del rilascio della concessione e l'attuazione degli investimenti previsti nel programma di attivita' di cui al comma 6, lettera a). In caso di mancata osservanza degli obblighi assunti da parte del concessionario, nonche' di mancato raggiungimento degli obiettivi indicati nel programma di attivita', di cui al comma 6, lettera a), senza giustificato motivo, l'autorita' portuale o, laddove non istituita, l'autorita' marittima revocano l'atto concessorio.

Testo in vigore dal 4 febbraio 1994 al 24 dicembre 1996

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 317/1994

    Questione infondata
    20 luglio 1994

    L'art. 18 della legge n. 84 del 1994 - attribuendo alle autorità portuali o marittime poteri di concessione di aree e banchine ad imprese, per l'espletamento di operazioni portuali, di attività relative ai passeggeri nonché di servizi di preminente interesse commerciale e industriale - si riferisce alla gestione di beni del demanio per finalità diverse da quelle turistiche e ricreative, e dunque a materie diverse da quelle interessate dalla delega di funzioni amministrative alle regioni prevista dall'art. 59, d.P.R. n. 616 del 1977 (ribadita dall'art. 6, d.l. n. 400 del 1993, conv. in legge n. 494 del 1993). (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost. - della questione di costituzionalità dell'art. 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, in connessione con l'art. 13, comma primo, lett. a), della stessa legge, il quale ultimo assegna alle autorità portuali il potere di determinare i canoni di concessione demaniale marittima per scopi turistico-ricreativi e i canoni di concessioni di aree destinati a porti turistici). red.: L.I. rev.: S.P.

    Art. 5 Riordino della legislazione in materia portuale · Art. 13 Riordino della legislazione in materia portuale · Art. 18 Riordino della legislazione in materia portuale · Art. 28 Riordino della legislazione in materia portuale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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