Art. 17 — Disciplina della fornitura del lavoro portuale temporaneo

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In attesa dell'entrata in vigore delle norme disciplinatrici della fornitura di mere prestazioni di mano d'opera e della riforma della legge 23 ottobre 1960, n. 1369:

  • a)le Autorita' portuali o, laddove non istituite, le Autorita' marittime promuovono la costituzione di un consorzio volontario aperto a tutte le imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, al fine esclusivo di agevolare lo svolgimento delle fasi delle imprese consorziate caratterizzate da variazioni imprevedibili di domanda di mano d'opera. Le Autorita' portuali o, laddove non istituite, le Autorita' marittime possono autorizzare una o piu' imprese consorziate, anche in deroga all'articolo 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, alla fornitura di mere prestazioni di mano d'opera a favore di altre imprese consorziate. L'autorizzazione in deroga alla citata legge n. 1369 del 1960 puo' essere concessa unicamente a imprese consorziate dotate di adeguato personale e risorse proprie con specifica caratterizzazione di professionalita' nell'esecuzione delle operazioni portuali, tenendo conto delle eccedenze risultate dal processo di razionalizzazione e trasformazione produttiva indotte dalla presente legge;
  • b)qualora non si addivenga alla costituzione del consorzio volontario di cui alla lettera a), ovvero qualora a detto consorzio non partecipi la maggioranza delle imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, le Autorita' portuali o, laddove non istituite, le Autorita' marittime, che ravvisino l'esigenza di soddisfare variazioni imprevedibili di domanda di mano d'opera, istituiscono l'Agenzia per l'erogazione di mere prestazioni di mano d'opera. Tale Agenzia e' l'unico soggetto autorizzato a fornire mere prestazioni temporanee di mano d'opera in deroga alla citata legge n. 1369 del 1960 nell'ambito portuale in cui e' istituito, ed e' tenuto a fornire, ad eguali condizioni, l'erogazione delle suddette prestazioni a tutte le imprese di cui agli articoli 16 e 18 che ne facciano richiesta. In fase di costituzione, e fino a quando esistano esuberi, il personale da avviare quotidianamente in regime di temporanea prestazione di mano d'opera e' fornito dalle imprese di cui all'articolo 21, lettera b). Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro il 31 marzo 1997, sono dettate le norme per l'istituzione e il funzionamento delle Agenzie di cui al presente articolo. Lo schema di decreto e' trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, almeno quaranta giorni prima della scadenza del termine per la sua emanazione. Le competenti Commissioni parlamentari si esprimono nei successivi trenta giorni. 3. Gli appalti di servizi compresi quelli ad alto contenuto di mano d'opera forniti dalle societa' derivanti dalla trasformazione disposta dall'articolo 21 non rientrano nel divieto di cui all'articolo 1 della citata legge n. 1369 del 1960

Testo in vigore dal 24 dicembre 1996 al 22 luglio 2000

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Che cosa è cambiato dal 24 dicembre 1996

Confronto con la versione in vigore dal 4 febbraio 1994 al 24 dicembre 1996. 398 parole tolte, 412 parole aggiunte in 6 capoversi.

tolto: Qualora il personale alle dipendenze delle imprese di cui all'articolo 16, ivi compreso il personale impiegato in regime di mobilita' temporanea, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, non sia sufficiente a far fronte alle esigenze operative, le imprese stesse possono richiedere, in deroga all'articolo 1aggiunto: In attesa dell'entrata in vigore delle norme disciplinatrici della fornitura di mere prestazioni di mano d'opera e della riforma della legge 23 ottobre 1960, n. 1369tolto: , alle societa' o alle cooperative di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b), della presente legge, il personale necessario per la fornitura di mere prestazioni di lavoro. In ogni porto ove non siano costituite le societa' o le cooperative di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b), le autorita'aggiunto: :

aggiunto: a) le Autorita' portuali o, laddove non istituite, le Autorita' marittime promuovono la costituzione di un consorzio volontario aperto a tutte le imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, al fine esclusivo di agevolare lo svolgimento delle fasi delle imprese consorziate caratterizzate da variazioni imprevedibili di domanda di mano d'opera. Le Autorita' portuali o, laddove non istituite, le tolto: autorita' marittime, sentite le commissioni consultive locali, possono promuovere la istituzione, aggiunto: Autorita' marittime possono autorizzare una o piu' imprese consorziate, anche in deroga all'articolo 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, tolto: di una associazione del lavoro portuale per far fronte alle fluttuazioni del traffico, garantendo una maggiore efficienza all'attivita' del porto. Le associazioni di cui al comma 2 acquistano personalita' giuridica ai sensi dell'articolo 12 del codice civile; ad esse si applicano le disposizioni di cui al libro primo, titolo II, capo II, del codice civile per le associazioni riconosciute, ad eccezione dell'articolo 17 del medesimo codice. Possono essere soci delle associazioni esclusivamente le imprese operanti nel porto. Le associazioni perseguono lo scopo di impiegare propri dipendenti per prestazioni temporanee da svolgere presso le imprese di cui all'articolo 16, nonche' di svolgere attivita' di formazione e riqualificazione professionale nell'ambito portuale. Le associazioni sono soggette al controllo delle commissioni regionali per l'impiego anche avvalendosi dei poteri dell'Ispettorato del lavoro, sull'osservanza, nella fornitura di mere prestazioni di lavoro svolte in deroga all'articolo 1 della legge 23 ottobre 1960, aggiunto: alla fornitura di mere prestazioni di mano d'opera a favore di altre imprese consorziate. L'autorizzazione in deroga alla citata legge n. 1369 del 1960 puo' essere concessa unicamente a imprese consorziate dotate di adeguato personale e risorse proprie con specifica caratterizzazione di professionalita' nell'esecuzione delle operazioni portuali, tenendo conto delle eccedenze risultate dal processo di razionalizzazione e trasformazione produttiva indotte dalla presente legge;

aggiunto: b) qualora non si addivenga alla costituzione del consorzio volontario di cui alla lettera a), ovvero qualora a detto consorzio non partecipi la maggioranza delle imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, le Autorita' portuali o, laddove non istituite, le Autorita' marittime, che ravvisino l'esigenza di soddisfare variazioni imprevedibili di domanda di mano d'opera, istituiscono l'Agenzia per l'erogazione di mere prestazioni di mano d'opera. Tale Agenzia e' l'unico soggetto autorizzato a fornire mere prestazioni temporanee di mano d'opera in deroga alla citata legge n. 1369tolto: , delle condizioni previste dalla presente legge e dai contatti ed accordi collettivi applicabili, nonche' sulle condizioni igieniche e di sicurezza in cui operano i lavoratori in tal modo impiegati. Sono organi delle associazioni di cui al comma 2 e, a norma dello statuto, ne regolano l'attivita':

tolto: a) l'assemblea dei soci;

tolto: b) il comitato, eletto dall'assemblea dei soci;

tolto: c) il direttore, nominato dal comitato. Le associazioni hanno alle proprie dipendenze un contingente di lavoratori portuali determinato quantitativamente e qualitativamente dall'assemblea dei soci, dando priorita' nelle assunzioni a personale che dovesse risultare comunque in esubero a seguito dell'applicazione degli articoli 20 e 21. Ai dipendenti dell'associazione si applicano il contratto di lavoro vigente per i lavoratori delle aggiunto: del 1960 nell'ambito portuale in cui e' istituito, ed e' tenuto a fornire, ad eguali condizioni, l'erogazione delle suddette prestazioni a tutte le imprese di cui agli articoli 16 e 18 che ne facciano richiesta. In fase di costituzione, e fino a quando esistano esuberi, il personale da avviare quotidianamente in regime di temporanea prestazione di mano d'opera e' fornito dalle imprese di cui all'articolo tolto: 16, nonche' i relativi trattamenti previdenziali e assistenziali. In sede di contrattazione integrativa aziendale, sono stabilite le clausole relative al trattamento dei dipendenti durante le giornate in cui non sono impiegati presso imprese. aggiunto: 21, lettera b). Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro il 31 marzo 1997, sono dettate le norme per l'istituzione e il funzionamento delle Agenzie di cui al presente articolo. Lo schema di decreto e' trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, almeno quaranta giorni prima della scadenza del termine per la sua emanazione. Le competenti Commissioni parlamentari si esprimono nei successivi trenta giorni. 3. Gli appalti di servizi compresi quelli ad alto contenuto di mano d'opera forniti dalle societa' derivanti dalla trasformazione disposta dall'articolo 21 non rientrano nel divieto di cui all'articolo 1 della citata legge n. 1369 del 1960

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1994-01-28;84~art17 · fonte del testo

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