Art. 54 — Valutazione dei periodi di navigazione effettuati su navi appartenenti a Stati con i quali esistono accordi o convenzioni internazionali

I contributi versati all'istituto ai sensi del presente capo, per i periodi di navigazione su navi straniere o per i servizi di pilotaggio in acque straniere, che diano luogo alla liquidazione di una pensione in forza di accordi o convenzioni internazionali, non sono considerati utili e sono rimborsati al marittimo o ai suoi aventi causa senza maggiorazioni di interessi.

Testo vigente dal 2 agosto 1984

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1984-07-26;413~art54 · fonte del testo

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