Art. 36 — Assicurazione dei marittimi italiani durante l'imbarco su navi straniere

I marittimi italiani imbarcati su navi straniere e i connazionali che svolgono servizi di pilotaggio in acque straniere possono chiedere di essere assicurati presso la Gestione marittimi contro tutti i rischi previsti dalla legislazione sulla previdenza marinara. L'assicurazione di cui al presente articolo conferisce il diritto, purche' si verifichino le relative condizioni, alla liquidazione delle prestazioni nella stessa misura prevista dalla legge sulla previdenza marinara per i marittimi iscritti obbligatoriamente e per i loro superstiti. Il contributo per l'assicurazione e' dovuto nell'importo globale indicato nell'articolo 35 ed e' calcolato sulle retribuzioni di tabella previste per i marittimi imbarcati su navi mercantili nazionali. I contributi versati a norma del presente articolo producono gli stessi effetti di quelli obbligatori per i marittimi imbarcati su navi mercantili nazionali e per i piloti. Il Comitato amministratore della Cassa nazionale per la previdenza marinara stabilira' le modalita' ed i termini per l'accoglimento delle domande di iscrizione, per la riscossione dei contributi e per la sospensione della copertura assicurativa nei casi di tardivo pagamento del contributo, nonche' per la revoca dell'autorizzazione ai versamenti nei casi di protratta inadempienza alle condizioni di assicurazione. I contributi versati alla Gestione marittimi ai sensi del presente articolo per i periodi di navigazione su navi straniere che diano luogo alla liquidazione di una pensione in forza di accordi o convenzioni internazionali, non sono considerati utili e sono rimborsati al marittimo o ai suoi aventi causa, senza maggiorazione di interessi. Il rimborso non puo' essere effettuato se i contributi medesimi abbiano gia' concorso alla liquidazione della pensione a carico della Gestione marittimi, anche se i relativi periodi di navigazione siano divenuti utili per la liquidazione della pensione in regime di accordi o convenzioni internazionali.

Testo vigente dal 9 agosto 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-07-27;658~art36 · fonte del testo

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