Art. 49 — Domanda di iscrizione preventiva del marittimo

La domanda di cui al precedente articolo 47, lettera a), convalidata dall'armatore o da chi lo rappresenta in Italia e omologata dalla competente autorita' italiana, deve contenere i dati identificativi del marittimo e della nave e deve indicare la retribuzione mensile complessivamente pattuita. Per i piloti in acque straniere la domanda deve essere omologata dalla competente autorita' marittima straniera o da quella consolare italiana. Con la domanda di cui ai precedenti commi il richiedente si obbliga al versamento dei contributi secondo le norme della presente legge.

Testo vigente dal 2 agosto 1984

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1984-07-26;413~art49 · fonte del testo

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