Art. 13 — Indennità per allievi piloti, per ufficiali allievi osservatori, per allievi paracadutisti

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Al personale militare dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina che frequenta corsi di pilotaggio l'indennita' di pilotaggio di cui al primo comma dell'articolo 7 della legge 27 maggio 1970, n. 365, e' corrisposta nelle seguenti misure mensili: ufficiali e sottufficiali, 60 per cento dell'indennita' di impiego operativo stabilita per la fascia I dell'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella; allievi delle accademie militari, allievi ufficiali di complemento ed allievi sottufficiali, L. 57.000. Agli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che frequentano corsi di osservazione aerea spetta l'indennita' di volo nella misura mensile del 30 per cento della indennita' di impiego operativo stabilita per la fascia I dell'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella. Al personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica allievo delle scuole paracadutisti, durante il corso di addestramento con lancio dalla torre ed esercizi ginnici particolari, spetta un'indennita' nelle seguenti misure mensili: ufficiali e sottufficiali, 12 per cento dell'indennita' d'impiego operativo stabilita per la fascia I dell'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella; graduati e militari di truppa, L. 10.000. Al personale indicato al precedente comma, durante il periodo in cui e' chiamato ad effettuare lanci effettivi da aerei in volo, spetta, con inizio dal mese in cui il personale stesso effettua il primo lancio e fino alla data di conseguimento del brevetto militare di paracadutista, un'indennita' nelle seguenti misure mensili: ufficiali e sottufficiali, 40 per cento dell'indennita' d'impiego operativo stabilita per la fascia I dell'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella; graduati e militari di truppa, L. 35.000.

Testo in vigore dal 10 maggio 1976 al 12 aprile 1983

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1976-05-05;187~art13 · fonte del testo

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