A decorrere dal 1 gennaio 1966, l'articolo 24 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, e' sostituito dal seguente: "Ai superstiti indicati nell'articolo 22 spetta una pensione pari alle seguenti aliquote di quella gia' liquidata al pensionato, o che sarebbe spettata all'iscritto, escluse le maggiorazioni per i figli:

  • 1)al coniuge solo, il 60 per cento;
  • 2)a ciascun figlio, oltre il coniuge, il 20 per cento. Qualora abbiano diritto a pensione soltanto i figli, la pensione e' calcolata secondo le seguenti aliquote:
  • 1)un figlio, il 60 per cento;
  • 2)ciascun figlio, oltre il primo, il 20 per cento. Qualora abbiano diritto a pensione i genitori, il 50 per cento. Qualora abbiano diritto a pensione fratelli o sorelle, il 15 per cento a ciascuno di essi. In ogni caso, la pensione ai superstiti non puo' essere complessivamente superiore all'importo di quella considerata per il computo delle aliquote loro spettanti. Se la morte dell'iscritto e' avvenuta per causa di servizio, le aliquote della pensione ai superstiti sono calcolate in base a quella diretta che sarebbe spettata per invalidita' contratta in servizio, osservato il disposto dell'articolo 20, quinto comma. Nel caso di concorso di piu' superstiti e di perdita del diritto a pensione da parte di uno di essi, la pensione e' riliquidata secondo le norme precedenti".

Testo vigente dal 29 luglio 1967

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1967-07-13;583~art6 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari