L'indennita' di aeronavigazione, l'indennita' di volo, l'indennita' di imbarco e l'indennita' di impiego operativo non sono cumulabili, salvo il diritto di opzione per il trattamento piu' favorevole. Tuttavia, il personale che si trovi in condizione di aver diritto all'indennita' di impiego operativo e sia gia' provvisto di indennita' di aeronavigazione o di volo conserva il trattamento in godimento. Qualora la misura di tale trattamento sia inferiore a quella dell'indennita' di impiego operativo, quest'ultima indennita' e' corrisposta per la differenza. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 MARZO 1983 N. 78)) Nel caso di piloti e specialisti che svolgano attivita' aeronavigante o di volo con aeromobili imbarcati sono corrisposte, in deroga al divieto di cumulo stabilito dal primo comma, le indennita' di aeronavigazione o di volo e l'indennita' di imbarco, delle quali la piu' favorevole in misura intera e l'altra in misura ridotta al 25 per cento. Ai fini dell'attribuzione dell'indennita' di impiego operativo e dei relativi aumenti triennali, il servizio prestato nelle condizioni di impiego di cui al precedente articolo 10 e' considerato come svolto presso comandi o reparti operativi.

Testo vigente dal 12 aprile 1983

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 12 aprile 1983

Confronto con la versione in vigore dal 19 giugno 1970 al 12 aprile 1983. 93 parole tolte, 9 parole aggiunte.

… inferiore a quella dell'indennita' di impiego operativo, quest'ultima indennita' e' corrisposta per la differenza. tolto: Al personale dell'Aeronautica arruolato successivamente all'entrata in vigore della presente legge, quando venga impiegato in una destinazione di servizio diversa dai comandi e reparti di impiego operativo e dagli enti addestrativi indicati al primo comma del precedente articolo 17, l'indennita' di volo di cui ai precedenti articoli 8 e 9 verra' attribuita al compimento di almeno tre anni di servizio presso comandi e reparti operativi, enti addestrativi e reparti di volo, delle singole forze armate o interforze, e su navi in armamento e in riserva, con gli stessi criteri indicati al precedente comma. aggiunto: COMMA ABROGATO DALLA L. 23 MARZO 1983 N. 78 Nel caso di piloti e specialisti che svolgano attivita' aeronavigante o di volo …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1970-05-27;365~art19 · fonte del testo

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