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Qualora l'invalido, senza giustificato motivo, non si presenti alla visita sanitaria disposta alla scadenza dell'assegno rinnovabile entro un anno dall'invito o entro l'anno di proroga di cui all'articolo precedente, se tale termine sia piu' favorevole, l'assegno, la pensione o la indennita', eventualmente spettanti, decorreranno dal primo del mese successivo a quello della presentazione della relativa domanda. La domanda non sara' ammessa, scorsi dieci anni dalla scadenza dei termini predetti. Le Commissioni mediche di cui al successivo articolo 103 sono tenute a comunicare al Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) i nominativi degli invalidi che non si sono presentati alla visita per la rinnovazione dell'assegno entro l'anno dall'invito, trasmettendo i documenti comprovanti la data di notificazione dell'invito stesso.

Testo in vigore dal 1 settembre 1950 al 8 luglio 1955

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1950-08-10;648~art25 · fonte del testo

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