Art. 7 — Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

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L'Unioncamere, ente con personalita' giuridica di diritto pubblico, cura e rappresenta gli interessi generali delle camere di commercio e degli altri organismi del sistema camerale italiano; promuove, realizza e gestisce, direttamente o per il tramite di proprie aziende speciali, nonche' mediante la partecipazione ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a societa' anche a prevalente capitale privato, servizi e attivita' di interesse delle camere di commercio e delle categorie economiche. L'Unioncamere esercita, altresi', le funzioni eventualmente delegate dal Ministero dello sviluppo economico. Al fine del coordinamento delle iniziative, l'Unioncamere stipula con le amministrazioni centrali dello Stato, anche autonome, o con enti pubblici nazionali o con le Regioni, accordi di programma, intese, convenzioni, in rappresentanza dei soggetti del sistema camerale, che sono chiamati ad attuarli. L'Unioncamere formula direttive e indirizzi agli organismi del sistema camerale per l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 2, fatte salve le finzioni di indirizzo delle competenti autorita' statali e regionali. Lo statuto di Unioncamere e' deliberato, con il voto dei due terzi dei componenti, dall'organo assembleare competente, composto dai rappresentanti di tutte le camere di commercio ed e' approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Fanno parte dell'organo di amministrazione dell'Unioncamere, oltre ai rappresentanti delle camere di commercio come individuati dallo Statuto, tre rappresentanti designati dal Ministro dello sviluppo economico e tre rappresentanti designati dalla Conferenza Unificata. La dotazione finanziaria dell'Unioncamere e' rappresentata da un'aliquota delle entrate per contributi, trasferimenti statali, imposte, diritto annuale e diritti di segreteria delle camere di commercio. Il rapporto di lavoro dei dipendenti di Unioncamere e' regolato da contratti collettivi sottoscritti dall'ente con le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative del personale. Gli atti di indirizzo inerenti la contrattazione collettiva e le ipotesi di accordo raggiunte sono sottoposti a verifica rispettivamente preventiva e successiva, di compatibilita' con i vincoli di finanza pubblica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze e del Dipartimento della funzione pubblica. Il rapporto di lavoro dei dirigenti di Unioncamere continua ad essere disciplinato dal contratto collettivo dei dirigenti del terziario, della distribuzione e dei servizi. Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, trova applicazione nei riguardi dell'Unioncamere con esclusivo riferimento ai principi generali di cui al titolo I dello stesso, nonche' ai principi desumibili dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Testo in vigore dal 12 marzo 2010 al 12 agosto 2012

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 477/2000

    Illegittimità dichiarata
    8 novembre 2000

    1) Dichiara l'illegittimità costituzionale delle seguenti disposizioni della legge regionale del Trentino-Alto Adige 9 agosto 1982, n. 7 (Ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano): a) art. 1, nella parte in cui determina la natura delle camere di commercio in contrasto con il principio di autonomia, risultante dall'art. 1,…

    Art. 1 Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura · Art. 10 Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura · Art. 3 Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura · Art. 11 Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 12 marzo 2010

Confronto con la versione in vigore dal 11 gennaio 1994 al 12 marzo 2010. 52 parole tolte, 287 parole aggiunte.

tolto: L'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere)aggiunto: L'Unioncamere, ente con personalita' giuridica di diritto pubblico, cura e rappresenta gli interessi generali delle camere di commercio aggiunto: e degli altri organismi del sistema camerale italiano; promuove, realizza e gestisce, direttamente o per il tramite di proprie aziende speciali, … privato, servizi e attivita' di interesse delle camere di commercio e delle categorie economiche. tolto: Lo statuto dell'Unioncamere aggiunto: L'Unioncamere esercita, altresi', le funzioni eventualmente delegate dal Ministero dello sviluppo economico. Al fine del coordinamento delle iniziative, l'Unioncamere stipula con le amministrazioni centrali dello Stato, anche autonome, o con enti pubblici nazionali o con le Regioni, accordi di programma, intese, convenzioni, in rappresentanza dei soggetti del sistema camerale, che sono chiamati ad attuarli. L'Unioncamere formula direttive e indirizzi agli organismi del sistema camerale per l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 2, fatte salve le finzioni di indirizzo delle competenti autorita' statali e regionali. Lo statuto di Unioncamere e' deliberato, con il voto dei due terzi dei componenti, tolto: dall'assemblea composta aggiunto: dall'organo assembleare competente, composto dai rappresentanti di tutte le camere di commercio ed e' approvato con decreto del tolto: Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato aggiunto: Ministro dello sviluppo economico. Fanno parte dell'organo di amministrazione dell'Unioncamere, oltre ai rappresentanti delle camere di commercio come individuati dallo Statuto, tre rappresentanti designati dal Ministro dello sviluppo economico e tre rappresentanti designati dalla Conferenza Unificata. La dotazione finanziaria dell'Unioncamere e' rappresentata da un'aliquota delle entrate aggiunto: per contributi, trasferimenti statali, imposte, diritto annuale e diritti di segreteria delle camere di commercio. tolto: Resta ferma la disciplina prevista dall'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993 aggiunto: Il rapporto di lavoro dei dipendenti di Unioncamere e' regolato da contratti collettivi sottoscritti dall'ente con le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative del personale. Gli atti di indirizzo inerenti la contrattazione collettiva e le ipotesi di accordo raggiunte sono sottoposti a verifica rispettivamente preventiva e successiva, di compatibilita' con i vincoli di finanza pubblica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze e del Dipartimento della funzione pubblica. Il rapporto di lavoro dei dirigenti di Unioncamere continua ad essere disciplinato dal contratto collettivo dei dirigenti del terziario, della distribuzione e dei servizi. Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. tolto: 29, per quanto riguarda il personale dell'Unioncamere aggiunto: 165, trova applicazione nei riguardi dell'Unioncamere con esclusivo riferimento ai principi generali di cui al titolo I dello stesso, nonche' ai principi desumibili dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1993-12-29;580~art7 · fonte del testo

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