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Le camere di commercio sono associate in unioni regionali, costituite ai sensi del codice civile, allo scopo di esercitare congiuntamente funzioni e compiti per il perseguimento degli obiettivi comuni del sistema camerate nell'ambito del territorio regionale di riferimento. Le unioni regionali curano e rappresentano gli interessi comuni delle camere di commercio associate ed assicurano il coordinamento dei rapporti con le Regioni territorialmente competenti; possono promuovere e realizzare servizi comuni per l'esercizio in forma associata di attivita' e servizi di competenza camerale. L'attivita' delle unioni regionali e' disciplinata da uno statuto deliberato con il voto dei due terzi dei componenti dell'organo assembleare. L'organo assembleare dell'Unioncamere, su proposta dell'organo di amministrazione, individuai principi e le linee guida cui gli statuti delle unioni regionali si devono attenere. Le camere di commercio possono avvalersi delle unioni regionali per l'esercizio di compiti e funzioni di cui all'articolo 2. Le unioni regionali possono formulare pareri e proposte alle regioni sulle questioni di interesse del sistema regionale delle imprese. Le regioni possono prevedere la partecipazione delle unioni regionali alle fasi di consultazione e concertazione riguardanti materie di comune interesse. Le unioni regionali svolgono funzioni di osservatorio e di monitoraggio dell'economia regionale. Il finanziamento ordinario delle unioni regionali delle camere di commercio e' assicurato da un'aliquota delle entrate, come definite per l'Unioncamere ai sensi dell'articolo 7, comma 7, delle camere di commercio associate e dalle entrate e dai contributi per attivita' svolte per conto della regione ed altri enti pubblici o privati.

Testo in vigore dal 12 marzo 2010 al 10 dicembre 2016

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 477/2000

    Illegittimità dichiarata
    8 novembre 2000

    1) Dichiara l'illegittimità costituzionale delle seguenti disposizioni della legge regionale del Trentino-Alto Adige 9 agosto 1982, n. 7 (Ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano): a) art. 1, nella parte in cui determina la natura delle camere di commercio in contrasto con il principio di autonomia, risultante dall'art. 1,…

    Art. 1 Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura · Art. 10 Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura · Art. 3 Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura · Art. 11 Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 12 marzo 2010

Confronto con la versione in vigore dal 11 gennaio 1994 al 12 marzo 2010. 45 parole tolte, 190 parole aggiunte.

Le camere di commercio tolto: possono associarsi, ai sensi dell'articolo 36 aggiunto: sono associate in unioni regionali, costituite ai sensi del codice civile, tolto: in unioni regionali per lo sviluppo di attivita' che interessano, nell'ambito della regione, piu' di una circoscrizione territoriale e per aggiunto: allo scopo di esercitare congiuntamente funzioni e compiti per il perseguimento degli obiettivi comuni del sistema camerate nell'ambito del territorio regionale di riferimento. Le unioni regionali curano e rappresentano gli interessi comuni delle camere di commercio associate ed assicurano il coordinamento dei rapporti con tolto: gli enti regionali territorialmente competenti aggiunto: le Regioni territorialmente competenti; possono promuovere e realizzare servizi comuni per l'esercizio in forma associata di attivita' e servizi di competenza camerale. L'attivita' delle unioni regionali tolto: delle camere di commercio e' disciplinata da uno statuto deliberatotolto: , con il voto dei due terzi dei componentitolto: , dall'assemblea dei rappresentanti delle aggiunto: dell'organo assembleare. L'organo assembleare dell'Unioncamere, su proposta dell'organo di amministrazione, individuai principi e le linee guida cui gli statuti delle unioni regionali si devono attenere. Le camere di commercio tolto: associate, sentito il parere della regione aggiunto: possono avvalersi delle unioni regionali per l'esercizio di compiti e funzioni di cui all'articolo 2. Le unioni regionali possono formulare pareri e proposte alle regioni sulle questioni di interesse del sistema regionale delle imprese. Le regioni possono prevedere la partecipazione delle unioni regionali alle fasi di consultazione e concertazione riguardanti materie di comune interesse. Le unioni regionali svolgono funzioni di osservatorio e di monitoraggio dell'economia regionale. Il finanziamento ordinario delle unioni regionali delle camere di commercio e' assicurato da un'aliquota delle entrateaggiunto: , come definite per l'Unioncamere ai sensi dell'articolo 7, comma 7, delle camere di commercio associate aggiunto: e dalle entrate e dai contributi per attivita' svolte per conto della regione ed altri enti pubblici o privati.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1993-12-29;580~art6 · fonte del testo

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