Art. 22 — Uso della denominazione "camera di commercio"

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Oltre agli enti disciplinati dalla presente legge, possono assumere nel territorio nazionale la denominazione "camera di commercio" le associazioni cui partecipino enti ed imprese italiani e di altro Stato riconosciuto dallo Stato italiano, i cui amministratori cittadini italiani non abbiano riportato condanne per reati punibili con la reclusione e i cui amministratori cittadini stranieri siano in possesso di benestare della rappresentanza diplomatica dello Stato di appartenenza e abbiano ottenuto il riconoscimento di cui alla legge 1 luglio 1970, n. 518, ovvero siano iscritti in un apposito albo, disciplinato con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro degli affari esteri, tenuto presso la sezione separata di cui all'articolo 1 dello statuto dell'Unioncamere, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1985, n. 947. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutti gli altri organismi che usino la denominazione "camera di commercio" e che non risultino disciplinati dalla presente legge sono tenuti a mutare la propria denominazione. In caso di inosservanza, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di lire cinque milioni ad un massimo di lire dieci milioni e, previa diffida a provvedere al mutamento di denominazione nei successivi trenta giorni, a tale mutamento si provvede con decreto del presidente del tribunale territorialmente competente, con oneri a carico degli amministratori.

Testo in vigore dal 11 gennaio 1994 al 18 novembre 1995

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1993-12-29;580~art22 · fonte del testo

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