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Il collegio dei revisori dei conti e' nominato dal consiglio ed e' composto da tre membri effettivi e da tre membri supplenti, designati rispettivamente dal Ministro dell'economia e delle finanze, con funzioni di presidente, dal Ministro dello sviluppo economico e dal Presidente della giunta regionale. I membri effettivi e quelli supplenti devono essere iscritti all'albo dei revisori dei conti, salvo che si tratti di dirigenti o funzionari pubblici e nel rispetto del vincolo di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. Il collegio dei revisori dei conti dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere designati per due sole volte consecutivamente. Ove nei collegi si proceda a sostituzione di un singolo componente, la durata dell'incarico del nuovo revisore e' limitata alla residua parte del quadriennio in corso, calcolata a decorrere dalla data di adozione della deliberazione di nomina dell'intero collegio. Qualora una delle amministrazioni di cui al comma 1 non proceda, entro il termine di cui all'articolo 3 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 1994, n. 444, alla designazione del membro effettivo, il revisore mancante sara' provvisoriamente sostituito da uno dei revisori supplenti designati dalle altre amministrazioni rappresentate nel collegio. I principi di cui al comma 3 si applicano anche al collegio dei revisori delle aziende speciali. I revisori dei conti hanno diritto di accesso agli atti e ai documenti della camera di commercio. Il collegio dei revisori dei conti, in conformita' allo statuto, alle disposizioni della presente legge, alle relative norme di attuazione esercita la vigilanza sulla regolarita' contabile e finanziaria della gestione della camera di commercio e attesta la corrispondenza del bilancio d'esercizio alle risultanze delle scritture contabili, redigendo una relazione da allegare al progetto di bilancio d'esercizio predisposto dalla giunta. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i contenuti in base ai quali e' redatta la relazione di cui al comma 6, nonche' eventuali modalita' operative per lo svolgimento dei compiti del collegio. Al collegio dei revisori dei conti si applicano i principi del codice civile relativi ai sindaci delle societa' per azioni, in quanto compatibili.

Testo in vigore dal 12 marzo 2010 al 10 dicembre 2016

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Sentenza n. 477/2000

    Parametro
    8 novembre 2000

    1) Dichiara l'illegittimità costituzionale delle seguenti disposizioni della legge regionale del Trentino-Alto Adige 9 agosto 1982, n. 7 (Ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano): a) art. 1, nella parte in cui determina la natura delle camere di commercio in contrasto con il principio di autonomia, risultante dall'art. 1,…

    Art. 1 Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura · Art. 10 Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura · Art. 3 Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura · Art. 11 Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 12 marzo 2010

Confronto con la versione in vigore dal 21 maggio 1999 al 12 marzo 2010. 200 parole tolte, 237 parole aggiunte.

Il collegio dei revisori dei conti e' nominato dal consiglio ed e' composto da tre membri effettivi tolto: designati, rispettivamente, dal presidente della giunta regionale aggiunto: e da tre membri supplenti, designati rispettivamente dal Ministro dell'economia e delle finanze, con funzioni di presidente, dal Ministro tolto: dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dal Ministro del tesoro, e da due membri supplenti aggiunto: dello sviluppo economico e dal Presidente della giunta regionale. I membri effettivi e quelli supplenti devono essere iscritti all'albo dei revisori dei contitolto: . Fino alla pubblicazione del registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992aggiunto: , salvo che si tratti di dirigenti o funzionari pubblici e nel rispetto del vincolo di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. tolto: 88, i aggiunto: 286. Il collegio dei revisori dei conti tolto: di cui al presente articolo sono nominati fra coloro che sono in possesso dei requisiti prescritti per l'iscrizione nel suddetto registro, dietro presentazione di una dichiarazione documentabile e asseverata da parte di ciascun interessato. Il collegio nomina al proprio interno il presidente. I revisori nominati devono risiedere nella regione ove ha sede la camera di commercio. Il aggiunto: dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere designati per due sole volte consecutivamente. Ove nei collegi si proceda a sostituzione di un singolo componente, la durata dell'incarico del nuovo revisore e' limitata alla residua parte del quadriennio in corso, calcolata a decorrere dalla data di adozione della deliberazione di nomina dell'intero collegio. Qualora una delle amministrazioni di cui al comma 1 non proceda, entro il termine di cui all'articolo 3 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 1994, n. 444, alla designazione del membro effettivo, il revisore mancante sara' provvisoriamente sostituito da uno dei revisori supplenti designati dalle altre amministrazioni rappresentate nel collegio. I principi di cui al comma 3 si applicano anche al collegio dei revisori tolto: dei conti dura in carica quattro anni aggiunto: delle aziende speciali. I revisori dei conti hanno diritto di accesso agli atti e ai documenti … collegio dei revisori dei conti, in conformita' allo statuto, alle disposizioni della presente legge tolto: eaggiunto: , alle relative norme di attuazionetolto: , collabora con il consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarita' contabile e finanziaria della gestione della camera di commercio e attesta la corrispondenza del tolto: conto consuntivo alle risultanze della gestione aggiunto: bilancio d'esercizio alle risultanze delle scritture contabili, redigendo una relazione da allegare al progetto di tolto: conto consuntivo aggiunto: bilancio d'esercizio predisposto dalla giunta. tolto: Il collegio dei revisori dei conti redige altresi' una relazione sul bilancio preventivo e sulle relative variazioni. Nelle relazioni aggiunto: Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i contenuti in base ai quali e' redatta la relazione di cui al comma tolto: 4, il collegio dei revisori dei conti esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttivita' ed economicita' della gestione. I revisori dei conti rispondono della veridicita' delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarita' nella gestione, ne riferiscono immediatamente al consiglio. aggiunto: 6, nonche' eventuali modalita' operative per lo svolgimento dei compiti del collegio. Al collegio dei revisori dei conti si applicano tolto: le disposizioni aggiunto: i principi del codice civile tolto: relative aggiunto: relativi ai sindaci delle societa' per azioni, in quanto compatibili.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1993-12-29;580~art17 · fonte del testo

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