Art. 2 — Poteri del Comitato amministratore

Il Comitato amministratore di cui all'articolo 6 del testo unico delle leggi sulla previdenza marinara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109 delibera:

  • 1)sulla formazione dei regolamenti interni e sui criteri generali di applicazione delle leggi per la previdenza marinara;
  • 2)sulla formazione dei bilanci annuali;
  • 3)sui ricorsi riguardanti contributi e prestazioni relativi alla Gestione marittimi e alla Gestione speciale;
  • 4)sull'impiego dei fondi, in conformita' delle norme generali stabilite dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e delle disposizioni di legge riguardanti l'Istituto medesimo. Il Comitato amministratore esprime pareri sulla determinazione della misura dei contributi dovuti alla Gestione marittimi ed alla Gestione speciale ed in ogni altro caso previsto dalla presente legge.

Testo vigente dal 9 agosto 1967

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1967-07-27;658~art2 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari