Art. 77 — Copertura dell'onere delle pensioni in favore degli ex appartenenti al personale di stato maggiore navigante e dei superstiti, aventi decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della legge

Articolo abrogato dalla l. 22 febbraio 1973, n. 27.

Abrogato dal 1 aprile 1973

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 213/1972

    Illegittimità dichiarata
    30 dicembre 1972

    Poiché il personale dello stato maggiore navigante dipendente da società di preminente interesse nazionale aveva una duplice posizione assicurativa, prima dell'entrata in vigore della legge 27 luglio 1967, n. 658, essendo iscritto tanto alla Gestione speciale quanto alla Gestione marittimi, e quindi fruiva anche, e principalmente, della pensione a carico di quest'ultima, pensione che è stata riliquidata, rivalutata e migliorata ai sensi degli artt. 46, 47, 48 e 49 della nuova legge, non è possibile istituire un confronto tra i miglioramenti accordati nel duplice trattamento pensionistico degli ufficiali e l'unico trattamento di pensione degli amministrativi, trattandosi di situazioni completamente diverse che non potevano non essere diversamente regolate. Pertanto, non è fondata - in riferimento all'art 3 Cost. - la questione di legittimità costituzionale degli artt. 76 e 77 legge 27 luglio 1967, n. 658, che hanno riliquidato le pensioni liquidate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge agli appartenenti al personale di stato maggiore navigante concedendo solo una maggiorazione di settanta volte sui contributi versati alla Gestione speciale per i periodi di servizio anteriori all'1 agosto 1952, diversamente da quanto stabilito per gli amministrativi che con le disposizioni degli artt. 69 e segg. hanno ottenuto la rivalutazione anche per il periodo successivo all'1 agosto 1952. Cfr.: sent. n. 124 del 1971.

    Art. 67 Riordinamento della previdenza marinara · Art. 58 Riordinamento della previdenza marinara · Art. 59 Riordinamento della previdenza marinara · Art. 62 Riordinamento della previdenza marinara

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 1 aprile 1973

Confronto con la versione in vigore dal 9 agosto 1967 al 1 aprile 1973. 28 parole tolte, 9 parole aggiunte.

tolto: Le pensioni rivalutate ai sensi del precedente articolo 76 sono a carico della Gestione speciale che provvede al loro pagamento secondo le modalita' tecniche di cui all'articolo 63.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 FEBBRAIO 1973, N. 27

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1967-07-27;658~art77 · fonte del testo

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