Art. 76 — Riliquidazione delle pensioni in favore del personale di stato maggiore navigante

Le pensioni aventi decorrenza sino alla data di entrata in vigore della presente legge, liquidate a carico della Gestione speciale agli appartenenti al personale di stato maggiore navigante ed ai loro superstiti, ivi comprese, per questi ultimi, quelle con decorrenza posteriore purche' derivanti da morte di assicurato avvenuta anteriormente alla citata data e di pensionato che abbia liquidato la pensione anteriormente alla data stessa, sono riliquidate considerando l'ammontare dei contributi versati alla Gestione speciale, per i periodi di servizio anteriori al 1 agosto 1952, aumentati del 50 per cento ed ulteriormente maggiorati di 70 volte. L'aumento e la maggiorazione dei contributi di cui al precedente comma sono operati, considerando i contributi afferenti il periodo 1 gennaio 1940-31 luglio 1952, nella stessa misura dovuta in base alla retribuzione soggetta a contributo nell'anno 1937 per un iscritto avente pari grado ed anzianita' di servizio ed alla aliquota contributiva in vigore in tale anno. I benefici previsti dal presente articolo sono concessi a far tempo dal 1 gennaio 1965 o dalla data di decorrenza della pensione se posteriore. Ai titolari di pensione che hanno diritto alla rata del mese di dicembre spetta un'altra rata di pari ammontare da corrispondere in occasione delle festivita' natalizie. La pensione prevista dal presente articolo e' corrisposta unitamente a quella spettante ai sensi dei precedenti articoli 46, 47, 48, 49 - Titolo I, della presente legge ed e' riversibile secondo le norme dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti. L'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, dal 1 gennaio 1965 alla data di entrata in vigore della presente legge, e' inserito nel disavanzo da ammortizzare ai sensi del precedente articolo 64. 3

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 22 febbraio 1973, n. 27

3

con decorrenza dal 1 gennaio 1970

La L. 22 febbraio 1973, n. 27 ha disposto (con l'art. 19, comma 2) che le pensioni di cui al presente comma "sono maggiorate, a decorrere dal 1 gennaio 1970: del 6,20 per cento, se aventi decorrenza anteriore al 1 gennaio 1967, ivi comprese quelle, con decorrenza posteriore, derivanti da morte di assicurato avvenuta anteriormente alla data citata, del 4,10 per cento, se aventi decorrenza compresa fra la data del 1 gennaio 1967 e la data del 31 agosto 1967 o posteriore, purche' in tal caso derivanti da morte di assicurato avvenuta anteriormente al 1 settembre 1967".

Testo vigente dal 1 aprile 1973

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 213/1972

    Illegittimità dichiarata
    30 dicembre 1972

    Poiché il personale dello stato maggiore navigante dipendente da società di preminente interesse nazionale aveva una duplice posizione assicurativa, prima dell'entrata in vigore della legge 27 luglio 1967, n. 658, essendo iscritto tanto alla Gestione speciale quanto alla Gestione marittimi, e quindi fruiva anche, e principalmente, della pensione a carico di quest'ultima, pensione che è stata riliquidata, rivalutata e migliorata ai sensi degli artt. 46, 47, 48 e 49 della nuova legge, non è possibile istituire un confronto tra i miglioramenti accordati nel duplice trattamento pensionistico degli ufficiali e l'unico trattamento di pensione degli amministrativi, trattandosi di situazioni completamente diverse che non potevano non essere diversamente regolate. Pertanto, non è fondata - in riferimento all'art 3 Cost. - la questione di legittimità costituzionale degli artt. 76 e 77 legge 27 luglio 1967, n. 658, che hanno riliquidato le pensioni liquidate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge agli appartenenti al personale di stato maggiore navigante concedendo solo una maggiorazione di settanta volte sui contributi versati alla Gestione speciale per i periodi di servizio anteriori all'1 agosto 1952, diversamente da quanto stabilito per gli amministrativi che con le disposizioni degli artt. 69 e segg. hanno ottenuto la rivalutazione anche per il periodo successivo all'1 agosto 1952. Cfr.: sent. n. 124 del 1971.

    Art. 67 Riordinamento della previdenza marinara · Art. 58 Riordinamento della previdenza marinara · Art. 59 Riordinamento della previdenza marinara · Art. 62 Riordinamento della previdenza marinara

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 1 aprile 1973

Confronto con la versione in vigore dal 9 agosto 1967 al 1 aprile 1973.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 22 febbraio 1973, n. 27

    La L. 22 febbraio 1973, n. 27 ha disposto (con l'art. 19, comma 2) che le pensioni di cui al presente comma "sono maggiorate, a decorrere dal 1 gennaio 1970: del 6,20 per cento, se aventi decorrenza anteriore al 1 gennaio 1967, ivi comprese quelle, con decorrenza posteriore, derivanti da morte di assicurato avvenuta anteriormente alla data citata, del 4,10 per cento, se aventi decorrenza compresa fra la data del 1 gennaio 1967 e la data del 31 agosto 1967 o posteriore, purche' in tal caso derivanti da morte di assicurato avvenuta anteriormente al 1 settembre 1967".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1967-07-27;658~art76 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari