Art. 66 — Retribuzione pensionabile

((Le retribuzioni da prendere a base per la formazione della media di cui al successivo articolo 67 sono quelle in atto alla data di cessazione del rapporto di lavoro del pensionando, per gli iscritti aventi grado ed anzianita' di servizio pari a quelli acquisiti dal pensionando medesimo, nel triennio indicato nel citato articolo, e sono definite dai commi seguenti. Per il personale amministrativo:

  • a)stipendio e complemento stipendio ed aumenti periodici per anzianita', indennita' di contingenza, indennita' di grado, indennita' sostitutiva della mensa, indennita' sostitutiva compensi lavoro straordinario per i funzionari, soprassoldo autisti e motoscafisti, eventuali assegni ad personam purche' derivanti da accordi nazionali o aziendali;
  • b)tredicesima mensilita' e mensilita' aggiuntive, ivi comprese le interessenze. Per il personale di stato maggiore navigante:
  • a)paga e complemento paga ed aumenti periodici per anzianita', indennita' di grado, indennita' di contingenza, panatica convenzionale, eventuali assegni ad personam purche' derivanti da accordi nazionali o aziendali;
  • b)tredicesima mensilita' e mensilita' aggiuntive, ivi comprese le interessenze. 3 Gli altri elementi della retribuzione non compresi nelle lettere a) e b) del secondo e terzo comma del presente articolo, assoggettati a contribuzione, secondo le norme dell'assicurazione generale obbligatoria, sono computati nella retribuzione pensionabile nella misura del 40 per cento dell'importo complessivo effettivamente percepito dall'iscritto negli ultimi 36 mesi di servizio, sino alla concorrenza del limite retributivo massimo previsto dalle vigenti norme dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti)). 3
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 22 febbraio 1973, n. 27

3

La L. 22 febbraio 1973, n. 27 ha disposto (con l'art. 16, comma 2) che "Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto per le pensioni dirette aventi decorrenza successiva alla data del 31 dicembre 1972 e per le pensioni in favore di superstiti di assicurato deceduto successivamente alla data del 30 novembre 1972"; ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 1) che "Il massimale previsto dal penultimo comma dell'articolo 66 della legge 27 luglio 1967, n. 658, e' soppresso fermo restando il disposto del secondo comma dell'articolo unico della legge 20 marzo 1968, n. 369".

Testo vigente dal 1 aprile 1973

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 213/1972

    Illegittimità dichiarata
    30 dicembre 1972

    È sempre consentito al legislatore ordinario di modificare i requisiti necessari per il conseguimento del diritto a pensione, purché non si violi il disposto dell'art. 38, secondo comma, della Costituzione.

    Art. 67 Riordinamento della previdenza marinara · Art. 58 Riordinamento della previdenza marinara · Art. 59 Riordinamento della previdenza marinara · Art. 62 Riordinamento della previdenza marinara

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 aprile 1973

Confronto con la versione in vigore dal 9 agosto 1967 al 1 aprile 1973. 266 parole tolte, 52 parole aggiunte in 4 capoversi.

Le retribuzioni da prendere a base per la formazione della media di cui al successivo articolo 67 sono quelle in atto alla data di cessazione del rapporto di lavoro del pensionandoaggiunto: , per gli iscritti aventi grado ed anzianita' di servizio pari a quelli acquisiti dal pensionando medesimoaggiunto: , nel triennio indicato nel citato articolo, e sono definite dai commi seguenti. Per il personale amministrativo:

b) tredicesima mensilita' e mensilita' aggiuntive, ivi comprese le interessenze. tolto: Gli altri elementi della retribuzione non previsti nelle precedenti lettere a) e b), assoggettati a contributo ai sensi delle norme sulla assicurazione obbligatoria, sono computati nella retribuzione pensionabile per una aliquota pari al 12 per cento degli emolumenti gia' indicati alle lettere a) e b). Per il personale di stato maggiore navigante:

a) paga e complemento paga ed aumenti periodici per anzianita', indennita' di grado, indennita' di contingenzaaggiunto: , panatica convenzionale, eventuali assegni ad personam purche' derivanti da accordi nazionali o aziendali;

b) tredicesima mensilita' e mensilita' aggiuntive, ivi comprese le interessenze. Gli altri elementi della retribuzione non tolto: previsti nei precedenti punti aggiunto: compresi nelle lettere a) e b) del tolto: precedente comma aggiunto: secondo e terzo comma del presente articolo, assoggettati a tolto: contributo ai sensi delle norme sull'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, aggiunto: contribuzione, secondo le norme dell'assicurazione generale obbligatoria, sono computati nella retribuzione pensionabile tolto: per un'aliquota pari al: 35 per cento per i Comandanti, Capi macchinisti, Direttori di macchina, Capi commissari, Comandanti in seconda, Capi macchinisti al dettaglio, Direttori sanitari e gradi equiparati; 30 per cento per gli altri ufficiali ed equiparati. L'importo degli elementi di cui terzo e al quinto comma del presente articolo non puo' comunque superare il aggiunto: nella misura del 40 per cento tolto: degli emolumenti complessivamente percepiti dal pensionando nei tre anni solari precedenti quello di cessazione del servizio. Per gli effetti previsti dal presente articolo durante il periodo 1 gennaio 1965-31 dicembre 1973, la retribuzione si considera nei limiti appresso indicati con le rispettive decorrenze: sino a lire 3.500.000 dal 1 gennaio 1965; sino a lire 4.000.000 dal 1 gennaio 1966; sino a lire 5.000.000 dal 1 gennaio 1967; sino a lire 5.500.000 dal 1 gennaio 1969; sino a lire 6.000.000 dal 1 gennaio 1971. Il limite di cui al precedente comma sara' modificato o soppresso dal 1 gennaio 1974, in relazione alle risultanze della Gestione, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per il tesoro aggiunto: dell'importo complessivo effettivamente percepito dall'iscritto negli ultimi 36 mesi di servizio, sino alla concorrenza del limite retributivo massimo previsto dalle vigenti norme dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 22 febbraio 1973, n. 27

    La L. 22 febbraio 1973, n. 27 ha disposto (con l'art. 16, comma 2) che "Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto per le pensioni dirette aventi decorrenza successiva alla data del 31 dicembre 1972 e per le pensioni in favore di superstiti di assicurato deceduto successivamente alla data del 30 novembre 1972"; ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 1) che "Il massimale previsto dal penultimo comma dell'articolo 66 della legge 27 luglio 1967, n. 658, e' soppresso fermo restando il disposto del secondo comma dell'articolo unico della legge 20 marzo 1968, n. 369".

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urn:nir:stato:legge:1967-07-27;658~art66 · fonte del testo

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