Art. 54 — Diritto a pensione degli orfani maggiorenni inabili dei pensionati o iscritti deceduti fra il 1 gennaio 1940 ed il 19 giugno 1946

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I figli maggiorenni legittimi o equiparati inabili degli iscritti e dei pensionati deceduti fra il 1 gennaio 1940 e il 19 giugno 1946, possono chiedere la pensione purche':

  • 1)conviventi e a carico dell'iscritto o del pensionato all'atto del decesso;
  • 2)l'inabilita' al lavoro proficuo sussistesse alla data di morte dell'iscritto o del pensionato;
  • 3)non siano provvisti di redditi propri d'importo superiore al trattamento minimo stabilito per le pensioni di riversibilita' a carico della Gestione marittimi e non siano titolari di pensione;
  • 4)non abbiano contratto matrimonio. La pensione e' liquidata ricostituendo, ai sensi degli articoli 48 e 50 della presente legge e dei provvedimenti migliorativi emanati in precedenza, il trattamento percepito dal pensionato, o che sarebbe spettato all'iscritto alla data del decesso. La pensione da liquidare ai sensi del presente articolo e' concessa con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la relativa domanda e' presentata alla Gestione marittimi e puo' essere revocata se vengano meno le condizioni di cui ai numeri 2, 3 e 4 del presente articolo. La facolta' prevista dal presente articolo deve essere esercitata dagli aventi diritto nel termine di un anno, a pena di decadenza, dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Testo in vigore dal 9 agosto 1967 al 1 aprile 1973

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