Art. 27 — Regolamento ai fini previdenziali dei rapporti fra la Gestione marittimi, il Fondo pensioni ed i marittimi di ruolo delle Ferrovie dello Stato

Il trattamento a carico della gestione marittimi e' ripartito, tra il Fondo pensioni per il personale delle Ferrovie dello Stato ed il marittimo, in proporzione, rispettivamente, alla durata dei servizi di navigazione di ruolo e non di ruolo riconosciuti utili per la pensione ferroviaria - per i quali il predetto Fondo e l'Azienda ferroviaria abbiano contribuito alla Gestione marittimi - ed alla durata dei rimanenti servizi considerati utili per la determinazione della pensione a carico della gestione stessa. La sospensione della pensione prevista dalle norme sulla previdenza marinara per i casi di reimbarco dopo il pensionamento non opera sulle somme devolute al Fondo pensioni per il personale delle Ferrovie dello Stato, ai sensi del precedente comma. Per il marittimo che risulti imbarcato su navi delle Ferrovie dello Stato alla data di entrata in vigore della presente legge la quota di pensione spettante in relazione ai periodi di navigazione effettuati prima della iscrizione al Fondo pensioni per il personale delle Ferrovie dello Stato, secondo le norme di cui alla presente legge, non puo' essere inferiore a quella determinata sulla base delle competenze medie previste dal decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, numero 1237 e delle qualifiche rivestite nel triennio immediatamente precedente al collocamento in pensione ed e' integrata eventualmente fino al raggiungimento dell'importo di detta ultima quota. La quota spettante al Fondo pensioni per il personale delle Ferrovie dello Stato ai sensi del primo comma del presente articolo e' ridotta della corrispondente integrazione di cui al precedente comma. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti del marittimo dipendente di ruolo dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato che passi ad altre Amministrazioni dello Stato o ad altri enti pubblici, per il quale si faccia luogo alla ricongiunzione dei servizi, ai sensi della legge 12 ottobre 1949, n. 771 e della legge 22 giugno 1954, n. 523 o di altre disposizioni che prevedano tale ricongiungimento.

Testo vigente dal 9 agosto 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-07-27;658~art27 · fonte del testo

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